| L' A. rileva che lo sviluppo delle tecniche informatiche e, piu' di
recente, della telematica pone problemi giuridici nuovi che - a
livello legislativo - occorre risolvere in forma coerente e ordinata.
A tale scopo, a fondamento della futura normativa sulla materia
dovrebbe essere posta un' appropriata teoria giuridica dell'
informazione: questa puo' essere considerata come un bene
suscettibile d' appropriazione, distinto sia dal supporto che la
contiene che dalle operazioni che su di essa si possono compiere. In
mancanza d' una definizione legislativa dell' informazione, occorre
precisarne il concetto facendo riferimento tanto all' idea concepita
quanto alla sua comunicazione, in modo che da un punto di vista
giuridico s' individuino, oltre all' oggetto (contenuto), anche il
soggetto (autore) e il destinatario dell' informazione stessa. Alla
formulazione e alla comunicazione dell' informazione il progresso
tecnologico ha fornito strumenti nuovi e potenti, mentre l' analisi
giuridica porta a distinguere tra diritti sull' informazione e
diritto all' informazione avendo riguardo, rispettivamente, all'
oggetto e alla destinazione dell' informazione stessa. L' esame dei
diritti sull' informazione, a sua volta, dev' essere condotto tenendo
presenti le due fasi diverse della nascita e della vita dell'
informazione. Quanto alla prima essa si pone come un bene per il
quale si possono proporre condizioni di appropriazione legittima
diverse a seconda che si tratti di dati oggettivi riguardanti persone
e cose, di dati che implicano l' opinione soggettiva d' un terzo, di
opere dell' ingegno o d' informazioni non legate alla persona da un
rapporto d' attribuzione o di creazione. Per quanto attiene invece
alla vita dell' informazione, i diversi processi cui essa puo' andare
incontro possono essere di trasformazione o d' utilizzazione ; nell'
uno e nell' altro caso il diritto civile e, in particolare, la
disciplina dei contratti offrono soluzioni adeguate alle nuove
esigenze, purche' si tengano volta a volta in considerazione gli
aspetti specifici del problema (tipo della trasformazione, carattere
effimero o stabile dell' informazione, numero dei soggetti coinvolti
nel rapporto contrattuale). Ai diritti sulle informazioni (esercitati
dai legittimi titolari di esse) si oppone il diritto generale all'
informazione da parte di terzi, nel cui ambito deve farsi distinzione
tra il diritto d' ottenere un' informazione privata e quello di
raccogliere i dati disponibili. Per il primo vale il principio per
cui non esiste un diritto della collettivita' alla divulgazione d'
una informazione privata a meno che essa non costituisca un' opera
letteraria o un' invenzione brevettata; per il secondo, in uno Stato
di diritto, vige la regola dell' accesso libero e uguale ai dati, per
cui nessuna discriminazione dev' essere operata tra coloro che
raccolgono i dati, creano l' informazione o la diffondono.
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