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168021
IDG860410001
86.04.10001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Catala Pierre
Ebauche d' une theorie juridique de l' information
(Abbozzo di una teoria giuridica dell' informazione)
Riflessioni presentate al Secondo Incontro di Diritto dell' Informatica, Nanterre, 12 maggio 1982
Inf. dir., an. 9 (1983), fasc. 1, pag. 15-31
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F321
L' A. rileva che lo sviluppo delle tecniche informatiche e, piu' di recente, della telematica pone problemi giuridici nuovi che - a livello legislativo - occorre risolvere in forma coerente e ordinata. A tale scopo, a fondamento della futura normativa sulla materia dovrebbe essere posta un' appropriata teoria giuridica dell' informazione: questa puo' essere considerata come un bene suscettibile d' appropriazione, distinto sia dal supporto che la contiene che dalle operazioni che su di essa si possono compiere. In mancanza d' una definizione legislativa dell' informazione, occorre precisarne il concetto facendo riferimento tanto all' idea concepita quanto alla sua comunicazione, in modo che da un punto di vista giuridico s' individuino, oltre all' oggetto (contenuto), anche il soggetto (autore) e il destinatario dell' informazione stessa. Alla formulazione e alla comunicazione dell' informazione il progresso tecnologico ha fornito strumenti nuovi e potenti, mentre l' analisi giuridica porta a distinguere tra diritti sull' informazione e diritto all' informazione avendo riguardo, rispettivamente, all' oggetto e alla destinazione dell' informazione stessa. L' esame dei diritti sull' informazione, a sua volta, dev' essere condotto tenendo presenti le due fasi diverse della nascita e della vita dell' informazione. Quanto alla prima essa si pone come un bene per il quale si possono proporre condizioni di appropriazione legittima diverse a seconda che si tratti di dati oggettivi riguardanti persone e cose, di dati che implicano l' opinione soggettiva d' un terzo, di opere dell' ingegno o d' informazioni non legate alla persona da un rapporto d' attribuzione o di creazione. Per quanto attiene invece alla vita dell' informazione, i diversi processi cui essa puo' andare incontro possono essere di trasformazione o d' utilizzazione ; nell' uno e nell' altro caso il diritto civile e, in particolare, la disciplina dei contratti offrono soluzioni adeguate alle nuove esigenze, purche' si tengano volta a volta in considerazione gli aspetti specifici del problema (tipo della trasformazione, carattere effimero o stabile dell' informazione, numero dei soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale). Ai diritti sulle informazioni (esercitati dai legittimi titolari di esse) si oppone il diritto generale all' informazione da parte di terzi, nel cui ambito deve farsi distinzione tra il diritto d' ottenere un' informazione privata e quello di raccogliere i dati disponibili. Per il primo vale il principio per cui non esiste un diritto della collettivita' alla divulgazione d' una informazione privata a meno che essa non costituisca un' opera letteraria o un' invenzione brevettata; per il secondo, in uno Stato di diritto, vige la regola dell' accesso libero e uguale ai dati, per cui nessuna discriminazione dev' essere operata tra coloro che raccolgono i dati, creano l' informazione o la diffondono.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



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