Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


168022
IDG860410002
86.04.10002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alpa Guido
I contratti di utilizzazione dei computers
Inf. dir., an. 9 (1983), fasc. 1, pag. 33-43
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3063; D3064
A fianco dell' informatica giuridica, intesa come studio delle applicazioni dell' elaboratore elettronico nel campo del diritto, s' e' ormai sviluppato il diritto dell' informatica in cui sono presi in considerazione i numerosi problemi giuridici collegati all' uso delle nuove tecniche. Nell' ambito del diritto dell' informatica sono stati individuati rilevanti settori di studio, ma tra essi quello relativo alle tecniche di redazione dei contratti attinenti al computer (computer contracts) e' senz' altro tra i piu' trascurati. Tali contratti possono riguardare l' hardware e/o il software e configurarsi secondo una ricca tipologia (compra-vendita, locazione, leasing, comproprieta', multiproprieta', manutenzione, contratti di servizi); la scelta del tipo o delle combinazioni tra i tipi contrattuali dipende poi da numerosi fattori relativi alle caratteristiche dei soggetti o dell' oggetto del contratto stesso. Tra i diversi formulari contrattuali in uso se ne segnalano due (uno riferito all' hardware e l' altro al software) per la loro frequente ricorrenza nella prassi e notevole semplicita' di redazione. Per il controllo delle clausole di esclusione e di limitazione della garanzia e della responsabilita' si applicano i principi generali del contratto; in questo campo l' analisi della giurisprudenza dei Paesi di common law rileva orientamenti non uniformi, volti da un lato a tutelare la posizione contrattuale della parte piu' debole (l' utente), dall' altra a sottrarre all' area della vendita numerosi casi di contratti relativi all' impiego dell' elaboratore. Per quanto attiene al problema della responsabilita' civile si distinguono i casi in cui il danno e' derivato dall' uso dell' hardware da quelli in cui esso e' stato invece prodotto dal software. Per l' hardware, nel common law sono state configurate tanto la possibilita' dell' illecito da informazione errata (misrepresentation) quanto quella della responsabilita' per il difetto insito nella cosa dannosa. Nel campo del software invece si ritiene, per esempio, che dia luogo a negligence la preparazione d' un programma che interrompe, danneggia od ostacola un processo produttivo. Inoltre l' uso dell' elaboratore o del programma puo' essere fonte anche di danni extracontrattuali. Le polizze di assicurazione riguardano i danni subiti dalla macchina o dai dati registrati, prevedendo alcune limitazioni ed esclusioni del rischio.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati