| A fianco dell' informatica giuridica, intesa come studio delle
applicazioni dell' elaboratore elettronico nel campo del diritto, s'
e' ormai sviluppato il diritto dell' informatica in cui sono presi in
considerazione i numerosi problemi giuridici collegati all' uso delle
nuove tecniche. Nell' ambito del diritto dell' informatica sono stati
individuati rilevanti settori di studio, ma tra essi quello relativo
alle tecniche di redazione dei contratti attinenti al computer
(computer contracts) e' senz' altro tra i piu' trascurati. Tali
contratti possono riguardare l' hardware e/o il software e
configurarsi secondo una ricca tipologia (compra-vendita, locazione,
leasing, comproprieta', multiproprieta', manutenzione, contratti di
servizi); la scelta del tipo o delle combinazioni tra i tipi
contrattuali dipende poi da numerosi fattori relativi alle
caratteristiche dei soggetti o dell' oggetto del contratto stesso.
Tra i diversi formulari contrattuali in uso se ne segnalano due (uno
riferito all' hardware e l' altro al software) per la loro frequente
ricorrenza nella prassi e notevole semplicita' di redazione. Per il
controllo delle clausole di esclusione e di limitazione della
garanzia e della responsabilita' si applicano i principi generali del
contratto; in questo campo l' analisi della giurisprudenza dei Paesi
di common law rileva orientamenti non uniformi, volti da un lato a
tutelare la posizione contrattuale della parte piu' debole (l'
utente), dall' altra a sottrarre all' area della vendita numerosi
casi di contratti relativi all' impiego dell' elaboratore. Per quanto
attiene al problema della responsabilita' civile si distinguono i
casi in cui il danno e' derivato dall' uso dell' hardware da quelli
in cui esso e' stato invece prodotto dal software. Per l' hardware,
nel common law sono state configurate tanto la possibilita' dell'
illecito da informazione errata (misrepresentation) quanto quella
della responsabilita' per il difetto insito nella cosa dannosa. Nel
campo del software invece si ritiene, per esempio, che dia luogo a
negligence la preparazione d' un programma che interrompe, danneggia
od ostacola un processo produttivo. Inoltre l' uso dell' elaboratore
o del programma puo' essere fonte anche di danni extracontrattuali.
Le polizze di assicurazione riguardano i danni subiti dalla macchina
o dai dati registrati, prevedendo alcune limitazioni ed esclusioni
del rischio.
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