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Documento


168023
IDG860410003
86.04.10003 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bulygin Eugenio
Norme, proposizioni normative ed asserti giuridici
Inf. dir., an. 9 (1983), fasc. 1, pag. 45-67
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo; a fine articolo o capitolo)
F6002
Nell' articolo e' affrontato il problema dell' ambiguita' delle espressioni deontiche: a differenza degli imperativi, che sono usati normalmente per emettere comandi o porre proibizioni, gli enunciati deontici (in cui compaiono termini deontici del tipo "deve", "puo'", "obbligatorio", "permesso", ecc.), sono tipicamente ambigui, in quanto la stessa successione di parole puo' essere usata per mettere una prescrizione o anche per asserire che una certa prescrizione esiste; nel primo caso l' enunciato deontico esprime una norma, nel secondo una proposizione sulle norme, che l' A., chiama "proposizione normativa". Nei primi sistemi di logica deontica non si riscontra una chiara consapevolezza del problema. Nell' evoluzione del suo pensiero von Wright perviene a una chiara individuazione dell' ambiguita' degli enunciati deontici, ma mantiene tale ambiguita' anche nello sviluppo completo del suo sistema. C.E. Alchourron riprende l' idea di von Wright mostrando le differenze e le condizioni di isomorfismo tra logica delle norme e logica delle proposizioni normative. D' altra parte - afferma - l' A. - la tesi di coloro che sostengono che esistono relazioni logiche tra le norme non puo' essere fondata ne' sull' affermazione che anche le norme sono vere o false, ne' sulla semplice sostituzione di valori di validita' e invalidita' a quelli di verita' e falsita'. Per contro chi rifiuta l' idea d' una logica delle norme sostenendo che la logica deontica possa essere interpretata soltanto come una logica di proposizioni normative deve riuscire a dimostrare la specificita' di tali proposizioni rispetto alle altre, se intende che alla logica deontica venga fondatamente attribuita la dignita' di branca autonoma della logica proposizionale. Una tale esigenza potrebbe considerarsi soddisfatta sviluppando la logica deontica come logica dei sistemi dinamici. Tra i filosofi del diritto, Bentham per primo distinse tra "imperativi autoritativi" e "formulazioni anon autoritative" e tra "espressioni direttamente imperative" ed espressioni indirettamente imperative". Nelle opere di Kelsen si distingue invece tra Rechtsnorm e Rechtssat, la prima emanata dall' autorita' legislativa, la seconda formulata dalla scienza giuridica. Questa distinzione tuttavia non corrisponderebbe a quella tra norme e proposizioni normative, in quanto - secondo Kelsen - anche la Rechtssatz sarebbe un enunciato del dover essere (ought-sentence); pertanto, oltre al dover essere prescrittivo delle norme, esisterebbe il dover essere descrittivo delle proposizioni della scienza giuridica. Secondo Ross alle norme si contrapporrebbero le proposizioni normative considerate come "asserzione", cioe' espressioni dotate di significato rappresentativo e riferite a ipotetiche decisioni future dei tribunali in certe condizioni. In Hart si trova una distinzione parallela tra regole giuridiche e asserzioni sul diritto, queste ultime distinte in asserti interni (fatti da coloro che accettano e usano le regole come guida alla condotta) e asserti esterni (fatti da coloro che non accettano le regole). Gli asserti esterni sarebbero asserti di fatto, mentre gli asserti interni in realta' si rivelano all' analisi come prescrizioni. Pertanto, una descrizione posivistica del diritto, dovendo descrivere il diritto cosi' com' e' e non come dovrebbe essere, non potrebbe tener conto degli asserti interni. Dworkin, infine, parla di "asserti giuridici" (o "proposizioni di diritto") come entita' distinte e dalle norme e dalle proposizioni normative e caratterizzate dal fatto di essere prescrittive (come le norme) e, nello stesso tempo, di poter essere vere o false (come le proposizioni normative) in relazione non a fatti sociali o morali, bensi' a "fatti di consistenza normativa". Cosi' pero' le "proposizioni di diritto" di Dworkin avrebbero proprieta' tra loro incompatibili. In conclusione la distinzione tra norme e proposizioni normative e' stata individuata molto prima dai filosofi che dai logici deontici, ma mentre questi ultimi hanno continuato a servirsene, i primi hanno finito con l' abbandonarla, con risultati sovente molto insoddisfacenti. L' A. ritiene, invece, che da tale fondamentale distinzione non si possa prescindere in ordine a una chiara trattazione del linguaggio normativo.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



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