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168089
IDG860910008
86.09.10008 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani Paolo
Una delicata questione di competenza
nota a Cass. sez. I pen. 28 giugno 1977
Cass. pen., an. 19 (1979), fasc. 7-8, pag. 1000-1002
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6431; D644
Nell' ipotesi di detenuto per il quale sia necessario il ricovero presso strutture ospedaliere, il provvedimento autorizzativo e' per legge demandato al magistrato di sorveglianza nel caso di condannato, al giudice competente nella fase processuale, nel caso di imputato. Sorge pertanto il problema di individuare l' organo competente qualora l' interessato rivesta al tempo stesso le due qualifiche. Tra le soluzioni prospettate in dottrina eseguite in giurisprudenza, l' A. ritiene piu' conforme al sistema quelle che demanda la competenza al giudice di cognizione, vincolato peraltro al parere del giudice di sorveglianza. Questa e' in effetti la soluzione indicata dalla Corte nella sentenza annotata ove si rileva che e' "esigenza inderogabile che nel corso della custodia preventiva l' imputato rimanga nella completa disponibilita' fisica del giudice procedente".
art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 1 l. 12 gennaio 1977, n. 1 art. 2 l. 12 gennaio 1977, n. 1
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