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168095
IDG860910014
86.09.10014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ramasoli Sergio
Sulla posizione del querelante testimone nel giudizio per diffamazion
nota a Cass. sez. VI pen. 16 novembre 1978
Cass. pen., an. 19 (1979), fasc. 9-10, pag. 1166-1170
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6214; D6351; D6353; D6146; D62150
L' A., condivide i criteri enunciati in sentenza per individuare la nozione di provvedimento abnorme. L' A., condivide che il querelante, sentito quale teste nel processo per diffamazione, abbia l' obbligo di rispondere e di rispondere il vero. Tra le esigenze in contrasto va privilegiata quella consistente in un interesse collettivo, anzi in un bene giuridico collettivo, rispetto alla tutela del diritto del singolo a non esporre fatti per se' stesso negativi.
art. 437 c.p.p. art. 467 c.p.p. art. 524 c.p.p. art. 539 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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