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168120
IDG860910039
86.09.10039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Seminara Sergio
Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato
nota a Cass. sez. III pen. 31 gennaio 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 26 (1983), fasc. 3, pag. 1121-1136
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50130
Nell' annotata sentenza si commenta la decisione seguente: A invia B e C in un museo per rubare due determinati quadri; B e C introdottisi nel numero non potendo rubare le due opere d' arte rubano un altro quadro. Ritiene la Corte che l' istigatore e' responsabile solo quando abbia voluto il reato commesso e sia stato causa efficiente dello stesso. L' A., sottolinea come l' efficacia dell' istigazione vive all' interno della psiche del soggetto istigato, rimanendo esclusa da qualsiasi nuova iniziativa o volizione da parte di quest' ultimo. Egli si sofferma ad esaminare il collegamento tra l' istigazione ed il reato commesso dall' esecutore, concludendo in chiave critica sulla sentenza annotata.
art. 115 c.p. art. 116 c.p.
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