| Definita l' heredis institutio ex certa re come quella particolare
modalita' attuativa della vocazione a titolo universale, che consente
al testatore di esprimere la quota ereditaria immediatamente
materializzata nella corrispondente porzione di beni, se ne deduce l'
utilizzabilita' dell' istituto a fini divisori. E cio', in
particolare, per procedere ad una divisione testamentaria senza
predeterminazione di quote, mediante un complesso di assegnazioni
specifiche funzionalmente collegate a ricomprendenti in se' i due
momenti dispositivo e distributivo: provvedendo la rei certae mentio
all' apporzionamento, e fondamendosi la vocazione a titolo d' erede
sull' intenzione del disponente di considerare i singoli lotti come
altrettante quote del proprio patrimonio. L' unicita' strutturale
della disposizione, assolvendo dunque una duplice funzione, nel
contempo istitutiva e divisoria, garantira' quella proporzionalita'
in re ipsa tra quota e porzione, che rende inapplicabili (per difetto
dei relativi presupposti) le previsioni degli artt. 735 e 763, c.c..
Il rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 588 comma 2 e 734,
c.c., risulta precisato nel senso di una possibile coincidenza, non
escludente, peraltro, la configurabilita', sia di una divisio inter
coheredes ex partibus scriptos, sia di un' unica istituzione parziale
ex certa re, non implicante divisione testamentaria in senso tecnico.
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