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168167
IDG870100011
87.01.00011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amadio Giuseppe
La divisione del testato senza predeterminazione di quote
Riv. dir. civ., an. 32 (1986), fasc. 3, pt. 1, pag. 243-269
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3029
Definita l' heredis institutio ex certa re come quella particolare modalita' attuativa della vocazione a titolo universale, che consente al testatore di esprimere la quota ereditaria immediatamente materializzata nella corrispondente porzione di beni, se ne deduce l' utilizzabilita' dell' istituto a fini divisori. E cio', in particolare, per procedere ad una divisione testamentaria senza predeterminazione di quote, mediante un complesso di assegnazioni specifiche funzionalmente collegate a ricomprendenti in se' i due momenti dispositivo e distributivo: provvedendo la rei certae mentio all' apporzionamento, e fondamendosi la vocazione a titolo d' erede sull' intenzione del disponente di considerare i singoli lotti come altrettante quote del proprio patrimonio. L' unicita' strutturale della disposizione, assolvendo dunque una duplice funzione, nel contempo istitutiva e divisoria, garantira' quella proporzionalita' in re ipsa tra quota e porzione, che rende inapplicabili (per difetto dei relativi presupposti) le previsioni degli artt. 735 e 763, c.c.. Il rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 588 comma 2 e 734, c.c., risulta precisato nel senso di una possibile coincidenza, non escludente, peraltro, la configurabilita', sia di una divisio inter coheredes ex partibus scriptos, sia di un' unica istituzione parziale ex certa re, non implicante divisione testamentaria in senso tecnico.
art. 734 c.c. art. 735 c.c. art. 763 c.c. art. 457 c.p.c. art. 588 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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