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16842
IDG791302503
79.13.02503 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de tilla maurizio
equo canone e diritto di famiglia. divorziato e sfrattato
Mattino, an. 88 (1979), fasc. 315 (30 novembre), pag. 8
d30640; d30126
l' a. rileva che vi sono diversi problemi di applicazione della legge sull' equo canone (art. 6) in base alla quale al conduttore puo' succedere il coniuge per tutta la durata del contratto di locazione se vi e' pronuncia giudiziale o accordo fra le parti; l' a. ritiene che il suddetto art. 6 vada applicato anche ai contratti stipulati prima dell' entrata in vigore della legge. altro problema e' l' attribuzione del godimento della casa gia' familiare al coniuge che non ne abbia la disponibilita' a titolo reale od obbligatorio; la cassazione ha stabilito che tale attribuzione debba essere negata in caso di scioglimento del matrimonio. l' a. critica questa decisione perche' contraria al valore innovativo della piu' recente legislazione in materia. una terza questione potrebbe sorgere dall' applicazione dell' art. 180 del codice civile (modificato dalla riforma del diritto di famiglia) che stabilisce la rappresentanza giudiziale congiunta dei coniugi per la stipula di contratti con i quali si acquistano diritti personali di godimento; in una recente sentenza, invece, la dottoressa de luca (della pretura di napoli) ha escluso la rappresentanza congiunta.
l. 27 luglio 1978, n. 392 l. 12 agosto 1974, n. 351 art. 180 c.c. l. 19 maggio 1975, n. 151
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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