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| IDG870600054 | |
| 87.06.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scognamiglio Giuliana
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| Obblighi di comunicazione e concetto di partecipazione sociale
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| Riv. dir. comm., an. 85 (1985), fasc. 9-12, pt. 1, pag. 233-275
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312201
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| (Sommario: 1. - Il problema e gli orientamenti della dottrina in
relazione al testo originario dell' art. 5 legge 7 giugno 1974, n.
216 2. - Le innovazioni introdotte dall' art. 7 legge 4 giugno 1985,
n. 281. Rapporto fra obblighi di comunicazione e titolarita' del voto
alla stregua dell' art. 5 novellato. 3. Il proprietario delle azioni
gravate da pegno o da usufrutto non e' tenuto ad eseguire le
comunicazioni previste dall' art. 5, a meno che non gli sia stato
pattiziamente attribuito il diritto di voto. 4. - Il titolare del
diritto frazionario sulle azioni e' tenuto ad eseguire le
comunicazioni di cui all' art. 5 anche quando non gli spetti il
diritto di voto. 5. - L' imputazione degli obblighi di comunicazione
al riportatore e al riportato: ratio della morma. Sua
inestensibilita' all' ipotesi della vendita a termine di azioni. 6. -
Il divieto di voto, come sanzione dell' omissione delle
comunicazioni, e le partecipazioni c.d. "plurisoggettive". 7. - Se le
conclusioni raggiunte con riferimento alle azioni possedute in pegno
o in usufrutto siano riferibili anche alle quote di s.r.l. 8. -
Utilizzabilita' del concetto di partecipazione elaborato con
riferimento all' art. 5, 1 comma, anche per l' applicazione della
normativa sulle partecipazioni reciproche. 9. - Si domanda se lo
stesso concetto di partecipazione sia utilizzabile in altri contesti
normativi. In particolare: "controllo" su societa' e partecipazione
posseduta a titolo di pegno o di usufrutto.)
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| art. 5 l. 7 giugno 1974, n. 216
art. 7 l. 4 giugno 1985, n. 281
art. 2359 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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