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168498
IDG870600054
87.06.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scognamiglio Giuliana
Obblighi di comunicazione e concetto di partecipazione sociale
Riv. dir. comm., an. 85 (1985), fasc. 9-12, pt. 1, pag. 233-275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201
(Sommario: 1. - Il problema e gli orientamenti della dottrina in relazione al testo originario dell' art. 5 legge 7 giugno 1974, n. 216 2. - Le innovazioni introdotte dall' art. 7 legge 4 giugno 1985, n. 281. Rapporto fra obblighi di comunicazione e titolarita' del voto alla stregua dell' art. 5 novellato. 3. Il proprietario delle azioni gravate da pegno o da usufrutto non e' tenuto ad eseguire le comunicazioni previste dall' art. 5, a meno che non gli sia stato pattiziamente attribuito il diritto di voto. 4. - Il titolare del diritto frazionario sulle azioni e' tenuto ad eseguire le comunicazioni di cui all' art. 5 anche quando non gli spetti il diritto di voto. 5. - L' imputazione degli obblighi di comunicazione al riportatore e al riportato: ratio della morma. Sua inestensibilita' all' ipotesi della vendita a termine di azioni. 6. - Il divieto di voto, come sanzione dell' omissione delle comunicazioni, e le partecipazioni c.d. "plurisoggettive". 7. - Se le conclusioni raggiunte con riferimento alle azioni possedute in pegno o in usufrutto siano riferibili anche alle quote di s.r.l. 8. - Utilizzabilita' del concetto di partecipazione elaborato con riferimento all' art. 5, 1 comma, anche per l' applicazione della normativa sulle partecipazioni reciproche. 9. - Si domanda se lo stesso concetto di partecipazione sia utilizzabile in altri contesti normativi. In particolare: "controllo" su societa' e partecipazione posseduta a titolo di pegno o di usufrutto.)
art. 5 l. 7 giugno 1974, n. 216 art. 7 l. 4 giugno 1985, n. 281 art. 2359 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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