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| IDG870600107 | |
| 87.06.00107 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Biancarelli Jacques
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| L' evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle
Comunita' Europee in materia di liberta' di prestazione dei servizi
nel settore delle assicurazioni. Le decisioni della Corte di
Giustizia del 4 dicembre 1986
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| conferenza tenuta nel corso di un Convegno organizzato dalla SCOR
(Societe' Commerciale de Reassurante) e dal settimanale "L' Argus",
Parigi, 9 dicembre 1986
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| Dir. prat. assic., s. 2, an. 28 (1986), fasc. 2, pt. 1, pag. 179-218
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8713; D87122
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| (Sommario: : Introduzione. - PARTE PRIMA: IL CONTESTO NORMATIVO 07 E
GIURISPRUDENZIALE: A) Il contesto normativo: 1: Le disposizioni del
Trattato C.E.E. sono chiare, direttamente efficaci ed, entro certi
limiti, autosufficienti: a) L' art. 3, lett. c), del Trattato; b) Gli
artt. 59 e segg., relativi alla libera prestazione dei servizi; c) il
nuovo sistema di liberalizzazione delle prestazioni di servizi nel
settore delle attivita' indipendenti. 2. Le disposizioni del diritto
derivato, in particolare le direttive in materia di assicurazione,
attuano un' armonizzazione soltanto limitata quanto alla liberta' di
prestazione dei servizi: a) L' armonizzazione nel settore
assicurativo in generale: la direttiva "assicurazione danni" del 1973
e la direttiva "assicurazione vita" del 1979; b) La direttiva
"coassicurazione" del 1978; c) Il progetto di seconda direttiva del
Consiglio. B) Il contesto giurisprudenziale: 1. Secondo una costante
giurisprudenza, e malgrado il cosiddetto carattere sussidiario della
liberta' di prestazione dei servizi, questa costituisce, come la
liberta' di stabilimento, una liberta' fondamentale nell' ordinamento
giuridico comunitario. 2. Sono tuttavia ammesse deroghe a questa
liberta', qualora ricorrano quattro presupposti: a) In quanto
principio fondamentale del Trattato, la libera prestazione dei
servizi puo' essere limitata soltanto da norme giustificate dall'
interesse generale; b) Le condizioni imposte ai prestatori di servizi
devono essere obiettivamente necessarie per garantire l' osservanza
delle norme giustificate dall' interesse generale; c) Il prestatore
non deve essere gia' soggetto ad analoghe condizioni nello Stato
membro in cui e' stabilito; d) Infine, non devono esistere
discriminazioni fra il prestatore di servizi ed i cittadini dello
Stato membro destinatario della prestazione. 3. In materia
assicurativa, in generale, il contraente dell' assicurazione viene
considerato come il soggetto economicamente piu' debole e bisognoso
di tutela. PARTE SECONDA: L' ORIENTAMENTO IN DEFINITIVA SEGUITO DALLA
CORTE: I) Le premesse. A) Liberalizzazione dei s)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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