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168551
IDG870600107
87.06.00107 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Biancarelli Jacques
L' evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee in materia di liberta' di prestazione dei servizi nel settore delle assicurazioni. Le decisioni della Corte di Giustizia del 4 dicembre 1986
conferenza tenuta nel corso di un Convegno organizzato dalla SCOR (Societe' Commerciale de Reassurante) e dal settimanale "L' Argus", Parigi, 9 dicembre 1986
Dir. prat. assic., s. 2, an. 28 (1986), fasc. 2, pt. 1, pag. 179-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8713; D87122
(Sommario: : Introduzione. - PARTE PRIMA: IL CONTESTO NORMATIVO 07 E GIURISPRUDENZIALE: A) Il contesto normativo: 1: Le disposizioni del Trattato C.E.E. sono chiare, direttamente efficaci ed, entro certi limiti, autosufficienti: a) L' art. 3, lett. c), del Trattato; b) Gli artt. 59 e segg., relativi alla libera prestazione dei servizi; c) il nuovo sistema di liberalizzazione delle prestazioni di servizi nel settore delle attivita' indipendenti. 2. Le disposizioni del diritto derivato, in particolare le direttive in materia di assicurazione, attuano un' armonizzazione soltanto limitata quanto alla liberta' di prestazione dei servizi: a) L' armonizzazione nel settore assicurativo in generale: la direttiva "assicurazione danni" del 1973 e la direttiva "assicurazione vita" del 1979; b) La direttiva "coassicurazione" del 1978; c) Il progetto di seconda direttiva del Consiglio. B) Il contesto giurisprudenziale: 1. Secondo una costante giurisprudenza, e malgrado il cosiddetto carattere sussidiario della liberta' di prestazione dei servizi, questa costituisce, come la liberta' di stabilimento, una liberta' fondamentale nell' ordinamento giuridico comunitario. 2. Sono tuttavia ammesse deroghe a questa liberta', qualora ricorrano quattro presupposti: a) In quanto principio fondamentale del Trattato, la libera prestazione dei servizi puo' essere limitata soltanto da norme giustificate dall' interesse generale; b) Le condizioni imposte ai prestatori di servizi devono essere obiettivamente necessarie per garantire l' osservanza delle norme giustificate dall' interesse generale; c) Il prestatore non deve essere gia' soggetto ad analoghe condizioni nello Stato membro in cui e' stabilito; d) Infine, non devono esistere discriminazioni fra il prestatore di servizi ed i cittadini dello Stato membro destinatario della prestazione. 3. In materia assicurativa, in generale, il contraente dell' assicurazione viene considerato come il soggetto economicamente piu' debole e bisognoso di tutela. PARTE SECONDA: L' ORIENTAMENTO IN DEFINITIVA SEGUITO DALLA CORTE: I) Le premesse. A) Liberalizzazione dei s)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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