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| IDG870700029 | |
| 87.07.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrari Antonio
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| Considerazioni in tema di mora credendi e di obblighi del datore di
lavoro nelle more del procedimento amministrativo di ammissione al
trattamento di integrazione salariale
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| nota a Trib. Lodi 10 settembre 1986
Pret. Lecce 7 marzo 1986
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 1, pag. 1037-1049
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7440; D7044; D7446; D305302
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| La l. 20 maggio 1975 n. 164 non ha espressamente previsto a carico
del datore di lavoro l' obbligo di anticipare il trattamento di
integrazione salariale prima dell' adozione da parte dei competenti
organi del provvedimento di ammissione. La giurisprudenza di
legittimita' e' prevalentemente orientata a ritenere che prima dell'
emissione di detto provvedimento amministrativo, che e' elemento
costitutivo del sorgere in capo al lavoratore del diritto al
trattamento di integrazione salariale e del correlativo obbligo in
capo all' INPS, nei confronti del quale il datore non e' che un
adiectus solutionis causa o un mandatario ex lege, nulla da questi
sia dovuto al lavoratore a titolo di integrazione salariale. Gran
parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ritengono
tuttavia che il datore di lavoro, in forza dei principi della mora
credendi, non possa ritenersi liberato dagli obblighi retributivi
nelle more del procedimento amministrativo di ammissione alla C.I.G.
Cassa Integrazione Guadagni, pur in presenza di una c.d. causa
integrabile. A chi oppone che l' art. 7 della l. n. 164 del 1975
prevede a favore del lavoratore, che abbia perso parzialmente o
totalmente il diritto all' integrazione salariale a cause della
tardiva od omessa domanda di C.I.G. da parte del datore, solo un'
azione a carattere risarcitorio nei confronti di quest' ultimo, si
tende ad obiettare che detta norma non vale ad escludere l' obbligo
retribuito in capo al datore di lavoro, che permane pur in presenza
di una causa integrabile, ma solo a ridurlo all' equivalente della
quota di Cassa Integrazione Guadagni. Ma il chiaro enunciato testuale
della norma in questione non conforta tale indirizzo interpretativo,
altrimenti le conseguenze della diligenza e della negligenza da parte
del datore sarebbero le stesse e la norma dovrebbe ritenersi
inutiliter scripta. In realta' cio' che importa e' se si sia o no in
presenza di una causa integrabile, il ricorrere della quale vale di
per se', a prescindere dal provvedimento amministrativo, a far
sorgere il diritto all' integrazione salariale a favore del
lavoratore, diritto che deve farsi valere nei confronti dell' ente
previdenziale che gestisce la Cassa Integrazioe Guadagni, e non gia'
nei confronti del datore di lavoro, il quale, al verificarsi della
causa integrabile, che deve apprezzarsi alla stregua di "motivo
legittimo" ai sensi dell' art. 1206 c.c., e' legittimato a sospendere
le prestazioni lavorative ed esonerato dall' obbligo di corrispondere
la retribuzione.
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| art. 1206 c.c.
art. 12 comma 1 d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788
art. 7 l. 20 maggio 1975, n. 164
art. 15 l. 8 agosto 1972, n. 457
Trib. Milano 20 luglio 1977
Cass. 28 novembre 1979, n. 6246
Cass. 8 maggio 1982, n. 29
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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