Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


168594
IDG870700033
87.07.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmasso Carlo Mario
La causa integrabile come fonte del potere datoriale di sospensione dell' attivita' produttiva: i suoi riflessi sul rapporto di lavoro e sull' attivita' amministrativa dell' ente previdenziale erogatore della Cassa integrazione
nota a Pret. Napoli 30 novembre 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 1, pag. 1085-1091
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7440; D7044; D7446
Ad avviso dell' A., l' obbligo di anticipare la Cassa Integrazione Guadagni, nelle more del procedimento amministrativo di autorizzazione alla corresponsione da parte dell' INPS, e' subordinato alla individuazione dell' elemento che giustifichi la sospensione dell' attivita' lavorativa. Questo non puo' essere che la c.d. "causa integrabile" inteso pero' non solo come un evento oggettivo, inevitabile e non imputabile all' imprenditore, ma come evento sovente allo stesso addebitabile. Pertanto non puo' sussistere alcun obbligo alla anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni giacche' scopo della Cassa Integrazione Guadagni e' quello di alleviare l' impresa da oneri economici per indirizzarli al recupero di produttivita' e dell' impresa. Ritiene pertanto l' A., che debba negarsi la natura costitutiva alla delibera dell' Inps che autorizza la Cassa Integrazione Guadagni giacche' la sussistenza della causa integrabile viene oggettivizzata non gia' da una mera attivita' amministrativa ma dalla stessa legge che quegli eventi espressamente prevede.
art. 1206 c.c. art. 1218 c.c. art. 12 d.l.lt. 1945, n. 788 art. 7 l. 20 maggio 1975, n. 164 art. 12 comma 2 l. 20 maggio 1975, n. 164 art. 21 l. 12 agosto 1977, n. 765
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati