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168595
IDG870700034
87.07.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pezone Emilio
Tutela dell' inventore nel periodo antecedente alla concessione del brevetto
nota a Trib. Monza 2 luglio 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 1, pag. 1095-1101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320; D18103; D5371
La tutela dell' inventore nel periodo antecedente alla concessione del brevetto puo' essere attuata attraverso quattro possibili strade diverse: 1) dichiarazione all' Ufficio Centrale Brevetti di voler rendere immediatamente accessibile al pubblico la domanda di brevetto. In questo caso i giorni di non copertura si riducono da 18 mesi a 90 giorni, con produzione degli effetti erga omnes; 2) notificare la domanda di brevetto ai terzi utilizzatori della invenzione. In questo caso i giorni di non copertura possono essere quasi annullati, tuttavia gli effetti si verificano solo verso quelle persone cui sia stata notificata l' invenzione. Problema interessante e' se la notifica per produrre effetti debba avere ad oggetto la "descrizione" o il "disegno" o entrambi, e, ancora, e' essenziale la descrizione, mentre i disegni svolgono un ruolo integrativo o interpretativo? il legislatore non ha risolto il problema, ma ha tuttavia fatto intendere che la funzione degli "allegati" e' quella di rendere intelleggibile l' invenzione. Rispetto a questa funzione la descrizione ove non sia sommaria e generica ma compiuta ben puo' assolvere ex se al compito che la legge sulle invenzioni le assegna senza cioe' bisogno alcuno di disegni interpretativi o integrativi. 3) Ricorrere all' art. 700 c.p.c., che prevede un rimedio cautelare atipico, ammesso dalla giurisprudenza ad integrazione della tutela cautelare nominata dettata in materia di brevetti. 4) Ricorrere alla disciplina dettata in materia di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c. n . 1, anche se la tutela offerta dall' inventore e' meno intensa di quella assoluta offerta dalla legge sui brevetti.
art. 2590 c.c. art. 2598 c.c. art. 100 c.p.c. art. 7 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 23 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 28 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 59 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 81 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 83 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 4 r.d. 5 febbraio 1940, n. 244 art. 4 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 art. 83 bis d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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