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| IDG870700034 | |
| 87.07.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pezone Emilio
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| Tutela dell' inventore nel periodo antecedente alla concessione del
brevetto
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| nota a Trib. Monza 2 luglio 1985
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 1, pag. 1095-1101
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D311320; D18103; D5371
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| La tutela dell' inventore nel periodo antecedente alla concessione
del brevetto puo' essere attuata attraverso quattro possibili strade
diverse: 1) dichiarazione all' Ufficio Centrale Brevetti di voler
rendere immediatamente accessibile al pubblico la domanda di
brevetto. In questo caso i giorni di non copertura si riducono da 18
mesi a 90 giorni, con produzione degli effetti erga omnes; 2)
notificare la domanda di brevetto ai terzi utilizzatori della
invenzione. In questo caso i giorni di non copertura possono essere
quasi annullati, tuttavia gli effetti si verificano solo verso quelle
persone cui sia stata notificata l' invenzione. Problema interessante
e' se la notifica per produrre effetti debba avere ad oggetto la
"descrizione" o il "disegno" o entrambi, e, ancora, e' essenziale la
descrizione, mentre i disegni svolgono un ruolo integrativo o
interpretativo? il legislatore non ha risolto il problema, ma ha
tuttavia fatto intendere che la funzione degli "allegati" e' quella
di rendere intelleggibile l' invenzione. Rispetto a questa funzione
la descrizione ove non sia sommaria e generica ma compiuta ben puo'
assolvere ex se al compito che la legge sulle invenzioni le assegna
senza cioe' bisogno alcuno di disegni interpretativi o integrativi.
3) Ricorrere all' art. 700 c.p.c., che prevede un rimedio cautelare
atipico, ammesso dalla giurisprudenza ad integrazione della tutela
cautelare nominata dettata in materia di brevetti. 4) Ricorrere alla
disciplina dettata in materia di concorrenza sleale, ex art. 2598
c.c. n . 1, anche se la tutela offerta dall' inventore e' meno
intensa di quella assoluta offerta dalla legge sui brevetti.
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| art. 2590 c.c.
art. 2598 c.c.
art. 100 c.p.c.
art. 7 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 23 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 28 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 59 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 81 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 83 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 4 r.d. 5 febbraio 1940, n. 244
art. 4 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
art. 83 bis d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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