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168599
IDG870700038
87.07.00038 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capolino Olina
La responsabilita' della banca trattaria tra concessione del benefondi e rapporto con il traente
nota a App. Roma 18 aprile 1984
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 1, pag. 1129-1140
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D314; D31410; D30520; D3056
L' A., dopo aver ricostruito la precedente giurisprudenza in tema di benestare telefonico al pagamento di assegni - relativa prevalentemente alla responsabilita' della banca per informazioni false o erronee -, ricorda che parte della dottrina ha espresso, in relazione alla fattispecie del benefondi con blocco della provvista, notevoli perplessita', fondate soprattutto sull' analisi banca trattaria-traente. Constatata l' inesistenza di precisi riferimenti normativi in argomento, vengono quindi esaminati gli usi vigenti, le circolari Associazione Bancaria Italiana e le Istruzioni della Banca d' Italia che si riferiscono, sia pur indirettamente, alla prassi in questione; si evidenziano cosi' le diverse posizioni ed i rischi della banca negoziatrice e di quella trattaria, alla cui autonomia restano in definitiva demandate rispettivamente la scelta di conferire anticipatamente la disponibilita' delle somme recate dal titolo al portatore, e quella di vincolare i fondi del traente al pagamento dell' assegno per il quale e' stato concesso il benestare.
art. 1717 c.c. art. 1719 c.c. art. 1720 c.c. art. 1856 comma 1 c.c. art. 1857 c.c. art. 4 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 31 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 32 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 34 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 35 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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