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168600
IDG870700039
87.07.00039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barbalinardo Gustavo
In tema di pesca nello Stagno di Mistras in provincia di Oristano e di demanialita' di quelle acque
nota a Trib. Oristano 30 giugno 1986
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 2, pag. 1141-1146
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13000; D91100; D534
L' annotata sentenza serve di spunto all' A., per effettuare una rassegna della giurisprudenza della Cassazione penale in tema di furto di pesce (art. 33, comma 2 , r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604) e della Cassazione civile in tema di demanialita' o no di lagune costiere (artt. 622 c.c. e 28 c. nav.). Secondo l' A., la sentenza s' inserisce nel solco di quella giurisprudenza della Suprema Corte ., che ritiene, in contrasto con altro indirizzo, la fattispecie prevista dall' art. 33, c. 2, decreto cit. non coincidente con quella dell' art. 624 c.p., giacche' in essa manca il requisito -tipico del furto- della detenzione della cosa sottratta. Sempre secondo l' A., poi, la sentenza, per stabilire se le acque dello Stagno di Mistras fossero o no demaniali, ha seguito il principio tradizionale, per il quale la demanialita' di un bene marittimo e' qualita' che deriva originariamente ad esso dalla corrispondenza con uno dei tipi normativamente definiti dagli artt. 822 c.c. e 28 c. nav. La sentenza, dunque, si sarebbe (anche se in parte) discostata dall' indirizzo prevalente nella piu' recente giurisprudenza della Cassazione civile, secondo cui, nella class 1ificazione dei beni pubblici, deve prevalere sul criterio rigidamente tassonomico un piu' moderno criterio sostanziale. Tuttavia, l' A. condivide la soluzione adottata nel caso di specie, non mancando -per altro verso- di rilevare come il richiamo alla sussistenza della "detenzione" del pesce da parte dei presunti soggetti passivi del reato (a seguito della riconosciuta demanialita' dello stagno e dell' inesistenza di diritti esclusivi di pesca sulle sue acque) stoni, in una sentenza che si era consapevolmente posta nell' ottica di chi ritiene che proprio nel "furto di pesce" dalla detenzione della cosa sottratta prescinde.
art. 822 c.c. art. 28 c. nav. art. 624 c.p. art. 33 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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