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| IDG870700041 | |
| 87.07.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrante Vincenzo
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| Concorso di norme in tema di resistenza ed oltraggio a pubblico
ufficiale e di insubordinazione alla luce della nuova normativa
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| nota a ord. Trib. Mil. Torino 12 febbraio 1986
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 2, pag. 1153-1155
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51120; D51121; D5512; D5006
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| La soluzione interpretativa data dall' ordinanza del Tribunale
militare di Torino alla nuova legge sull' insubordinazione non va
seguita non perche' in pratica vanificherebbe la portata innovativa
della legge stessa, ma per puntuali motivi esegetici. In sintesi la
qualifica di pubblico ufficiale e' indifferente per il reato di
insubordinazione, essendo il vincolo gerarchico valore superiore
inerente alla tutela dell' amministrazione militare a sua volta
speciale rispetto alla pubblica amministrazione in generale, a
prescindere dalla ridotta applicabilita' della normativa in oggetto.
Il problema del concorso apparente di norme coesistenti va risolto in
questo caso applicando il criterio della sussidiarieta' inteso come
rapporto tra due norme le quali descrivono gradi e stadi diversi di
offesa di uno stesso bene, cosicche' quello descritto dalla
disposizione sussidiaria, essendo meno grave di quello descritto
dalla disposizione principale, resta assorbito da questa, ritenendo
pertanto il bene dell' ordinato svolgimento dell' attivita' della
pubblica amministrazione sulla stessa linea di sviluppo di quello
della disciplina militare, specie dello stesso genere.
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| art. 337 c.p.
art. 341 c.p.
art. 189 c.p.mil.p.
art. 193 c.p.mil.p.
art. 199 c.p.mil.p.
l. 26 novembre 1985, n. 689
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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