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| IDG870700043 | |
| 87.07.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Liguori Luigi
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| Condotta colposa e funzioni esercitate nell' ambito dell' azienda
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| nota a App. Venezia 17 maggio 1985
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 2, pag. 1159-1169
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D701; D74461; D541; D50103
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| In tema di condotta colposa non sono accettabili concezioni a
prioristiche che facciano discendere la responsabilita' dal mero
"status" personale del soggetto. Ne consegue che, nel campo delle
norme sulla prevenzione degli infortuni, non potra' automaticamente
addebitarsi l' evento dannoso come conseguenza della inosservanza di
tali norme a coloro cui la legge attribuisce il compito d' attuare le
misure di sicurezza e cioe' ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai
preposti (d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 artt. 4, 5). In particolare
nel campo aziendale il moltiplicarsi dei compiti e delle funzioni e
l' estrema dilatazione dei quadri, rende difficile collegare
automaticamente la responsabilita' alla qualifica rivestita. Ne
consegue che l' analisi va si' condotta sulla base del dato normativo
ma per accertare non gia' se determinati individui rivestano o meno
tale qualifica, ma per verificare se ad essi in pratica incombano
compiti di prevenzione ed attuazione della normativa
antinfortunistica. Nelle aziende che prevedono nel loro interno la
suddivisione dei compiti e delle funzioni, il problema si traduce in
effetti nella analisi della delega delle funzioni affidate. Tale
analisi non potra' limitarsi al mero riscontro obbiettivo circa l'
esistenza di tale delega, ma dovra' accertare il contenuto di essa
nell' ambito aziendale: qualifica e capacita' tecnica rivestite,
mezzi economici necessari all' attuazione dell' incarico, etc..
Pertanto in determinati casi deve escludersi la responsabilita' degli
"addetti alla sicurezza", pur trattandosi certamente di dirigenti e
preposti ai sensi del citato d.p.r., allorche' costoro in pratica
esercitino funzioni di mera consulenza (staff), ma non abbiano la
possibilita' di intervenire sull' attivita' operativa (line), onde
concretamente dotare il reparto di strumenti atti a prevenire gli
infortuni sul lavoro.
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| art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
art. 5 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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