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168604
IDG870700043
87.07.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Liguori Luigi
Condotta colposa e funzioni esercitate nell' ambito dell' azienda
nota a App. Venezia 17 maggio 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 2, pag. 1159-1169
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D701; D74461; D541; D50103
In tema di condotta colposa non sono accettabili concezioni a prioristiche che facciano discendere la responsabilita' dal mero "status" personale del soggetto. Ne consegue che, nel campo delle norme sulla prevenzione degli infortuni, non potra' automaticamente addebitarsi l' evento dannoso come conseguenza della inosservanza di tali norme a coloro cui la legge attribuisce il compito d' attuare le misure di sicurezza e cioe' ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti (d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 artt. 4, 5). In particolare nel campo aziendale il moltiplicarsi dei compiti e delle funzioni e l' estrema dilatazione dei quadri, rende difficile collegare automaticamente la responsabilita' alla qualifica rivestita. Ne consegue che l' analisi va si' condotta sulla base del dato normativo ma per accertare non gia' se determinati individui rivestano o meno tale qualifica, ma per verificare se ad essi in pratica incombano compiti di prevenzione ed attuazione della normativa antinfortunistica. Nelle aziende che prevedono nel loro interno la suddivisione dei compiti e delle funzioni, il problema si traduce in effetti nella analisi della delega delle funzioni affidate. Tale analisi non potra' limitarsi al mero riscontro obbiettivo circa l' esistenza di tale delega, ma dovra' accertare il contenuto di essa nell' ambito aziendale: qualifica e capacita' tecnica rivestite, mezzi economici necessari all' attuazione dell' incarico, etc.. Pertanto in determinati casi deve escludersi la responsabilita' degli "addetti alla sicurezza", pur trattandosi certamente di dirigenti e preposti ai sensi del citato d.p.r., allorche' costoro in pratica esercitino funzioni di mera consulenza (staff), ma non abbiano la possibilita' di intervenire sull' attivita' operativa (line), onde concretamente dotare il reparto di strumenti atti a prevenire gli infortuni sul lavoro.
art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 5 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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