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168610
IDG870700049
87.07.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Novarese Francesco
Disciplina civilistica dei trasferimenti di terreni abusivamente lottizzati nelle leggi n. 1150/1942 e n. 47/1985
nota a Trib. Vallo della Lucania 28 giugno 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 3, pag. 1228-1253
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D182; D30611; D18234
L' A. premessi brevi cenni sulla nozione di lottizzazione urbanistica, secondo l' elaborazione giurisprudenziale pregressa ed il dettato dell' art. 18 l. n. 47/85, si sofferma sull' interpretazione dell' art. 10 l. n. 765 del 1967. Di questo precetto illustra le due differenti tesi (annullabilita' o nullita' dei negozi relativi a terreni abusivamente lottizzati), propendendo per quest' ultima in contrasto con la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania del 28/6/85, che si annota. Dopo detto "excursus" sulla precedente normativa, l' A., tratta della nuova disciplina stabilita dall' art. 18 l. n. 47/85, di cui fornisce un' analisi ermeneutica letterale, teleologica e sistematica con particolare riferimento alle diverse ipotesi di nullita' documentale ivi contemplate per il trasferimento dei terreni, tese ad evitare l' attuarsi di lottizzazioni abusive. Da detta esegesi, correlata con la considerazione di alcuni specifici istituti (trascrizione, responsabilita' e compiti dei Conservatori dei Registri Immobiliari) e delle caratteristiche proprie di determinate decisioni (sentenza di accertamento delle sottoscrizioni della scrittura privata e costitutiva ex art. 2932 c.c. ), si conforta la soluzione accolta dalla pronuncia annotata, secondo cui non sono trascrivibili anche gli atti giudiziali non conformi alla nuova normativa sulle nullita' documentali ex art. 18 l. n. 47/85.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 18 l. 28 febbraio 1985, n. 47
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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