| 168611 | |
| IDG870700050 | |
| 87.07.00050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| De Liguori Luigi
| |
| Riflessi penali della concessione edilizia illegittima
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Pret. Monte Sant' Angelo 27 aprile 1984
| |
| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 3, pag. 1254-1260
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D182; D12001; D12061; D511; D18220
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La giurisprudenza di merito e parte di quella di legittimita',
sostiene che il giudice penale puo' sindacare la legittimita' della
concessione edilizia e ritenere cosi', in caso di accertato vizio
della stessa, compiutamente realizzato il reato di cui all' art. 17
lett. B l. 28/1/77 n. 10. Recentemente pero' la Cassazione,
allinendosi alle tesi che concordemente e da tempo la dottrina va
sostenendo, ha affermato che il giudice penale puo' conoscere dell'
invalidita' dell' atto amministrativo tutte le volte che ad integrare
il reato sia necessaria non solo la materiale esistenza dell' atto,
ma la sua legalita'; situazione questa non ravvisabile nella
previsione di cui al citato art. 17 lett. B) ma bensi' nella lett. A)
della predetta norma. Va rilevato in proposito che gli artt. 4 e 5
della l. 20/3/1865 n. 2248 contengono esclusivamente un sindacato
incidentale da parte del giudice ordinario sull' atto della p.a.,
sindacato che esaurisce i suoi effetti nell' ambito interno del
contenzioso e che quindi ha il suo referente indefettibile proprio
nella materia dedotta in giudizio; sara' quindi quest' ultima a
giustificare tale sindacato. Ne consegue che il controllo
incidentale, nel caso di concessione edilizia, e' inibito al giudice
ordinario ai fini di verificare la commissione del reato di cui alla
lett. b) art. 17 e proprio perche' tale fattispecie non prevede come
elemento normativo o comunque costitutivo la legittimita' dell' atto,
ma solo la sua "carenza". Diversamente si verifica per la lett. a) in
quanto in questo caso la fattispecie si realizza appunto attraverso
la "non conformita'" a determinate disposizioni di legge. Tale
conclusione non "lascia" impuniti, cosi' alcuni sostengono, i casi di
collusione tra privato e p.a., potendosi ricorrere alle previsioni di
cui agli artt. 318, 319, 323, 324 etc. c.p.
| |
| art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
art. 17 lett. b.c. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 318 c.p. art. 319 c.p. art. 323 c.p.
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |