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168611
IDG870700050
87.07.00050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Liguori Luigi
Riflessi penali della concessione edilizia illegittima
nota a Pret. Monte Sant' Angelo 27 aprile 1984
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 3, pag. 1254-1260
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D182; D12001; D12061; D511; D18220
La giurisprudenza di merito e parte di quella di legittimita', sostiene che il giudice penale puo' sindacare la legittimita' della concessione edilizia e ritenere cosi', in caso di accertato vizio della stessa, compiutamente realizzato il reato di cui all' art. 17 lett. B l. 28/1/77 n. 10. Recentemente pero' la Cassazione, allinendosi alle tesi che concordemente e da tempo la dottrina va sostenendo, ha affermato che il giudice penale puo' conoscere dell' invalidita' dell' atto amministrativo tutte le volte che ad integrare il reato sia necessaria non solo la materiale esistenza dell' atto, ma la sua legalita'; situazione questa non ravvisabile nella previsione di cui al citato art. 17 lett. B) ma bensi' nella lett. A) della predetta norma. Va rilevato in proposito che gli artt. 4 e 5 della l. 20/3/1865 n. 2248 contengono esclusivamente un sindacato incidentale da parte del giudice ordinario sull' atto della p.a., sindacato che esaurisce i suoi effetti nell' ambito interno del contenzioso e che quindi ha il suo referente indefettibile proprio nella materia dedotta in giudizio; sara' quindi quest' ultima a giustificare tale sindacato. Ne consegue che il controllo incidentale, nel caso di concessione edilizia, e' inibito al giudice ordinario ai fini di verificare la commissione del reato di cui alla lett. b) art. 17 e proprio perche' tale fattispecie non prevede come elemento normativo o comunque costitutivo la legittimita' dell' atto, ma solo la sua "carenza". Diversamente si verifica per la lett. a) in quanto in questo caso la fattispecie si realizza appunto attraverso la "non conformita'" a determinate disposizioni di legge. Tale conclusione non "lascia" impuniti, cosi' alcuni sostengono, i casi di collusione tra privato e p.a., potendosi ricorrere alle previsioni di cui agli artt. 318, 319, 323, 324 etc. c.p.
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E art. 17 lett. b.c. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 318 c.p. art. 319 c.p. art. 323 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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