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168612
IDG870700051
87.07.00051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bessone Mario
Tutela del contraente debole e ordine pubblico economico. Il caso degli standards negoziali di impresa
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 4, pag. 1261-1269
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306007; D306008
Premesso che molto spesso gli studi in materia di condizioni generali di contratto indebitamente circoscrivono la loro attenzione alla disciplina delle norme del codice civile, l' A., segnala il rilevante interesse delle discipline che per particolari settori del mercato stabiliscono forme di controllo amministrativo degli standards negoziali di impresa a suo avviso piu' rispondenti all' esigenza di garantire una adeguata tutela degli aderenti-controparte dell' impresa che sono in una posizione contrattuale istituzionalmente debole. Quanto alla disciplina degli artt. 1341, 1342, 1370 (e 1229) del codice civile, che in questa materia continuano a essere le norme di principale applicazione l' A., osserva che esse assegnano alle condizioni generali di contratto un regime tutto ancora visibilmente pensato sul modello concettuale della teoria del negozio giuridico-incontro di volonta', e comunque tutto pensato alla scala microeconomica secondo una logica di insieme oggettivamente funzionale all' interesse di impresa, e invece chiusa a qualsiasi possibilita' di reale tutela delle sue controparti-contraente debole. Da cio' la critica dell' A., contestualmente estesa agli orientamenti della giurisprudenza, che in altre materie cosi' coraggiosamente attiva a tutela delle parti contrattualmente deboli in materia di condizioni generali di contratto invece interpreta in senso pericolosamente restrittivo le sue responsabilita' di controllo dei modi d' uso dei poteri di impresa, scegliendo molto spesso una posizione agnostica e una linea di politica del diritto fortemente segnata da incertezze e comprensibili cautele. In questa prospettiva di discorso, l' A., illustra il disegno delle norme costituzionali, che a suo avviso legittima ed esige una riforma dell' attuale regime delle condizioni generali di contratto, riforma che a opinione dell' A., e' oggi da pensare seguendo le linee di percorso indicate dalla legislazione francese e dalla legislazione tedesca degli anni Settanta, oltre che dalle esperienze del common law anglo-americano. In modo particolare, l' A., prefigura una nozione di "ordine pubblico economico" legislativamente concreta in una serie di strumenti di controllo delle condizioni generali di contratto che senza introdurre regole di politica dirigista oggettivamente incompatibili con la naturale dinamica di una economia di mercato, consentano tuttavia di apprestare adeguata tutela delle parti in posizione contrattualmente debole. Se il rilievo delle forme di controllo giudiziale anche a tal fine e' assolutamente incontestabile opinione dell' A., e' che in questa prospettiva di regolazione delle condizioni generali di contratto secondo piu' incisive regole di ordine pubblico economico, non diversamente da quanto si e' provveduto a fare in altri ordinamenti (e da quanto suggeriscono le direttive in corso di elaborazione in ambiente comunitario) piu' ancora occorre attivare nuove e piu' estese forme di controllo amministrativo degli standards negoziali di impresa, aperte a peculiari modalita' di intervento di organismi esponenziali del collettivo interesse delle controparti sociali delle imprese, che sul mercato operano con autentici strumenti di dominazione dei contratti di massa.
art. 1341 c.c. art. 1370 c.c. art. 41 Cost. Federal Trade Commission Improvement Act 1975 (USA)
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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