| Premesso che molto spesso gli studi in materia di condizioni generali
di contratto indebitamente circoscrivono la loro attenzione alla
disciplina delle norme del codice civile, l' A., segnala il rilevante
interesse delle discipline che per particolari settori del mercato
stabiliscono forme di controllo amministrativo degli standards
negoziali di impresa a suo avviso piu' rispondenti all' esigenza di
garantire una adeguata tutela degli aderenti-controparte dell'
impresa che sono in una posizione contrattuale istituzionalmente
debole. Quanto alla disciplina degli artt. 1341, 1342, 1370 (e 1229)
del codice civile, che in questa materia continuano a essere le norme
di principale applicazione l' A., osserva che esse assegnano alle
condizioni generali di contratto un regime tutto ancora visibilmente
pensato sul modello concettuale della teoria del negozio
giuridico-incontro di volonta', e comunque tutto pensato alla scala
microeconomica secondo una logica di insieme oggettivamente
funzionale all' interesse di impresa, e invece chiusa a qualsiasi
possibilita' di reale tutela delle sue controparti-contraente debole.
Da cio' la critica dell' A., contestualmente estesa agli orientamenti
della giurisprudenza, che in altre materie cosi' coraggiosamente
attiva a tutela delle parti contrattualmente deboli in materia di
condizioni generali di contratto invece interpreta in senso
pericolosamente restrittivo le sue responsabilita' di controllo dei
modi d' uso dei poteri di impresa, scegliendo molto spesso una
posizione agnostica e una linea di politica del diritto fortemente
segnata da incertezze e comprensibili cautele. In questa prospettiva
di discorso, l' A., illustra il disegno delle norme costituzionali,
che a suo avviso legittima ed esige una riforma dell' attuale regime
delle condizioni generali di contratto, riforma che a opinione dell'
A., e' oggi da pensare seguendo le linee di percorso indicate dalla
legislazione francese e dalla legislazione tedesca degli anni
Settanta, oltre che dalle esperienze del common law anglo-americano.
In modo particolare, l' A., prefigura una nozione di "ordine pubblico
economico" legislativamente concreta in una serie di strumenti di
controllo delle condizioni generali di contratto che senza introdurre
regole di politica dirigista oggettivamente incompatibili con la
naturale dinamica di una economia di mercato, consentano tuttavia di
apprestare adeguata tutela delle parti in posizione contrattualmente
debole. Se il rilievo delle forme di controllo giudiziale anche a tal
fine e' assolutamente incontestabile opinione dell' A., e' che in
questa prospettiva di regolazione delle condizioni generali di
contratto secondo piu' incisive regole di ordine pubblico economico,
non diversamente da quanto si e' provveduto a fare in altri
ordinamenti (e da quanto suggeriscono le direttive in corso di
elaborazione in ambiente comunitario) piu' ancora occorre attivare
nuove e piu' estese forme di controllo amministrativo degli standards
negoziali di impresa, aperte a peculiari modalita' di intervento di
organismi esponenziali del collettivo interesse delle controparti
sociali delle imprese, che sul mercato operano con autentici
strumenti di dominazione dei contratti di massa.
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