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168613
IDG870700052
87.07.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gragnoli Enrico
Brevetti per invenzioni industriali: industrialita', utilita' e perfezione tecnica del trovato
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 4, pag. 1270-1276
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
L' A., affronta l' esegesi dell' art. 12 della legge sulle invenzioni e, in contrasto con alcune pronunce giurisprudenziali, ritiene non pertinente al requisito dell' industrialita' dei brevetti per invenzioni industriali le valutazioni di merito circa la perfezione tecnica ed il valore economico del trovato. Tale ulteriore requisito, pur richiesto da altri ordinamenti, non e' congruente con i principi italiani di diritto industriale ed in generale di diritto privato italiano. Connesso ma distinto problema affrontato e' quello della brevettabilita' di un trovato irrealizzabile e non funzionante. L' A., non ritiene pertinente il richiamo al requisito dell' industrialita'; ritiene che vada esclusa la brevettabilita' perche' in questo caso non si puo' parlare di invenzione industriale, che deve costituire la corretta soluzione di un problema tecnico. Si conclude affermando che il requisito della industrialita' rappresenta uno sbarramento contro la brevettabilita' dei risultati delle opere dell' ingegno che non riescono a tradursi in mezzi di immediata soddisfazione dei bisogni umani cui e' preordinata l' attivita' produttiva. L' A., ritiene che ulteriori implicazioni e requisiti innovativi non possano essere correttamente fatti derivare dalla norma citata.
art. 2195 n. 1 c.c. art. 2585 c.c. art. 12 comma 1 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 art. 52 Conv. Monaco 5 ottobre 1973 (brevetto europeo)
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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