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| IDG870700055 | |
| 87.07.00055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Nicastro Gaetano
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| Aspetti giuridici del danno biologico
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| relazione alla Tavola Rotonda su "Aspetti medico-legali del danno
biologico", Roma, 6 ottobre 1986
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 4, pag. 1294-1303
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0411; D307; D3070; D506; D58
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| Rilevate le incongruenze della liquidazione tradizionale del danno
alla persona, si sottolinea come cio' che formava oggetto di
risarcimento fosse in realta', in numerosi casi, non tanto la
diminuzione effettiva di reddito, quanto cio' che ne stava a monte,
cioe', anche se cio' non appariva, la potenzialita' dell' individuo
connessa col suo stato di salute. Viene quindi delineato l' iter
giurisprudenziale attraverso il quale si sono affermati il diritto
alla salute come diritto soggettivo assoluto, e quindi, la
risarcibilita' della sua lesione, indipendentemente dalla incidenza
sul reddito. In antitesi al tentativo della recente pronuncia della
Corte Costituzionale n. 184 del 1986 (peraltro illuminante nella
distinzione tra evento e danno-conseguenza) di ricondurre il danno
alla salute nell' alveo dell' art. 2043 c.c. attraverso il
collegamento con l' art. 32 Cost., se ne riafferma la natura
patrimoniale, sottolineandosi la connessione della economicita' col
valore d' uso. Si passano quindi in rassegna i vari criteri adottati
per la liquidazione, rilevandosene le insufficienze ed auspicando un
intervento legislativo ed una rapida discussione della proposta al
Senato n. 1071 del 1984, della quale non si tace, peraltro, una certa
rigidita' di impostazione.
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| art. 2 Cost.
art. 32 Cost.
art. 5 c.c.
art. 1226 c.c.
art. 2043 c.c.
art. 2056 c.c.
art. 2057 c.c.
art. 2059 c.c.
art. 185 comma 2 c.p.
r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403
art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 4 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857
art. 4 l. 26 febbraio 1977, n. 39
C. Cost. 14 luglio 1986, n. 184
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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