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168617
IDG870700056
87.07.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertolini Luigi
Rapporti tra l' art. 734 c.p. e l' art. 1-sexies l. n. 431 del 1985 con riferimento ai beni di interesse ambientale
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 6, pt. 4, pag. 1304-1310
D18256; D5213; D545
Vi sono seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma dell' art. 1 sexies l. 431/1985 che introduce una nuova importante figura di reato di deturpamento dell' ambiente naturale senza specificare in modo chiaro ne' il tipo di condotta e il precetto che si intende tutelare, ne' tantomeno la stessa sanzione penale da applicare. Si fa infatti un generico rinvio all' art. 20 della l. 47/85, quanto alla sanzione senza specificare quale delle tre diverse ipotesi criminose contenute in detto articolo sia applicabile; il precetto e' invece costruito sulla base della generica dizione: "violazione delle disposizioni di cui alla presente legge". L' interpretazione piu' plausibile della norma e' nel senso che la sanzione richiamata sia solo quella prevista dall' art. 20 lett. c (arresto fino a 2 anni + ammenda non inferiore a L. 30.000.000) in quanto tale disposizione contiene un richiamo testuale ai vincoli ambientali che prevalgono sugli stessi interessi urbanistici. La l. 431, accentuando la tendenza legislativa piu' recente per una deregulation degli illeciti edilizi, ha escluso dal preventivo N.O. regionale alcune forme di intervento edilizio che per il loro scarso significato urbanistico, e non dovendo produrre alterazioni dello stato dei luoghi, erano gia' state depenalizzate e liberalizzate dalla legislazione urbanistica, come ad es. le opere di manutenzione, il restauro ed il consolidamento statico di edifici. Diversa natura giuridica, struttura, e oggetto di tutela tra l' art. 734 c.p. e l' art. 1 sexies l. 431/85. Il primo e' tipico reato di danno con condotta a forma libera, il cui oggetto di tutela e' la bellezza naturale d' insieme o individuale in cui la notificazione del vincolo paesistico all' interessato e la sua pubblicita' costituiscono veri e propri presupposti del reato; e' rimesso poi al giudice penale il sindacato sulla liceita' del fatto nel senso che esso puo' costituire reato di danno all' ambiente naturale indipendentemente ed anche se esiste il N.O. dell' autorita' amministrativa. Nell' art. 1 sexies l. 431/85 si tutela, invece, non solo le bellezze naturali o l' aspetto statico di determinati luoghi o beni, bensi' piu' comprensivamente il valore ambientale del bene. Trattasi di reato formale con evento di pericolo presunto in cui si prescinde dall' indagine sul danno in concreto prodotto all' ambiente, interessando al legislatore unicamente che sia stato violato il precetto che impone l' onere del preventivo N.O. della Regione o del Ministero. La struttura oggettiva di questa nuova figura di reato preclude dunque al giudice, a differenza di quanto avviene per l' art. 734 c.p., qualsiasi possibilita' di sindacato non solo sulla concreta produzione di un danno all' ambiente ma altresi' sulla legittimita' formale del titolo abilitante o N.O.
l. 29 giugno 1939, n. 1497 art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47 l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 734 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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