| Vi sono seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma dell'
art. 1 sexies l. 431/1985 che introduce una nuova importante figura
di reato di deturpamento dell' ambiente naturale senza specificare in
modo chiaro ne' il tipo di condotta e il precetto che si intende
tutelare, ne' tantomeno la stessa sanzione penale da applicare. Si fa
infatti un generico rinvio all' art. 20 della l. 47/85, quanto alla
sanzione senza specificare quale delle tre diverse ipotesi criminose
contenute in detto articolo sia applicabile; il precetto e' invece
costruito sulla base della generica dizione: "violazione delle
disposizioni di cui alla presente legge". L' interpretazione piu'
plausibile della norma e' nel senso che la sanzione richiamata sia
solo quella prevista dall' art. 20 lett. c (arresto fino a 2 anni +
ammenda non inferiore a L. 30.000.000) in quanto tale disposizione
contiene un richiamo testuale ai vincoli ambientali che prevalgono
sugli stessi interessi urbanistici. La l. 431, accentuando la
tendenza legislativa piu' recente per una deregulation degli illeciti
edilizi, ha escluso dal preventivo N.O. regionale alcune forme di
intervento edilizio che per il loro scarso significato urbanistico, e
non dovendo produrre alterazioni dello stato dei luoghi, erano gia'
state depenalizzate e liberalizzate dalla legislazione urbanistica,
come ad es. le opere di manutenzione, il restauro ed il
consolidamento statico di edifici. Diversa natura giuridica,
struttura, e oggetto di tutela tra l' art. 734 c.p. e l' art. 1
sexies l. 431/85. Il primo e' tipico reato di danno con condotta a
forma libera, il cui oggetto di tutela e' la bellezza naturale d'
insieme o individuale in cui la notificazione del vincolo paesistico
all' interessato e la sua pubblicita' costituiscono veri e propri
presupposti del reato; e' rimesso poi al giudice penale il sindacato
sulla liceita' del fatto nel senso che esso puo' costituire reato di
danno all' ambiente naturale indipendentemente ed anche se esiste il
N.O. dell' autorita' amministrativa. Nell' art. 1 sexies l. 431/85 si
tutela, invece, non solo le bellezze naturali o l' aspetto statico di
determinati luoghi o beni, bensi' piu' comprensivamente il valore
ambientale del bene. Trattasi di reato formale con evento di pericolo
presunto in cui si prescinde dall' indagine sul danno in concreto
prodotto all' ambiente, interessando al legislatore unicamente che
sia stato violato il precetto che impone l' onere del preventivo N.O.
della Regione o del Ministero. La struttura oggettiva di questa nuova
figura di reato preclude dunque al giudice, a differenza di quanto
avviene per l' art. 734 c.p., qualsiasi possibilita' di sindacato non
solo sulla concreta produzione di un danno all' ambiente ma altresi'
sulla legittimita' formale del titolo abilitante o N.O.
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