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168778
IDG870700218
87.07.00218 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dal Masso Carlo Mario
Sulla ammissibilita' al passivo in via privilegiata dei contributi previdenziali dovuti dal titolare di impresa artigiana fallita per la propria posizione assicurativa
nota a Trib. Verona 2 luglio 1986
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 1, pag. 318-321
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21930; D3115; D30570
L' A. condivide assolutamente l' orientamento giurisprudenziale che ritiene fungibile con la dizione "datore di lavoro" usata dall' art. 2753 e 2754 c.c. quella di "titolare di impresa". Diversamente opinando si dovrebbe ammettere la natura del credito vantato dall' ente previdenziale nei confronti dell' imprenditore fallito non gia' privilegiato, ma chirografario. Vero e' viceversa, che l' interpretazione estensiva delle norme civilistiche conduce a ritenere essenzialmente privilegiato il credito per contribuzione previdenziale, per il fatto che la natura pubblicistica dello stesso lo pone in stretta correlazione con lo stesso credito di natura fiscale che la normativa qualifica come privilegiato, in quanto finalizzato alla realizzazione di quegli obiettivi pubblicistici, generali, del tutto simili a quanto lo Stato si ripropone di conseguire mediante il puntuale versamento dei contributi previdenziali.
art. 2753 c.c. art. 2754 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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