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168784
IDG870700224
87.07.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Brevi osservazioni sull' attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto o dichiarato giudizialmente
nota a decr. Trib. Min. 29 luglio 1985
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 1, pag. 371-376
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30135; D4413
Nota parzialmente adesiva a Trib. Min. Trieste 29 luglio 1985, che ha affermato che dalla dichiarazione giudiziale di paternita' non discende automaticamente l' attribuzione del cognome paterno, perche' l' art. 262 c.c. dispone che il Trib. Min. autorizza tale assunzione solo quando si riveli in concreto vantaggiosa per il minore e che, facendo uso della piu' ampia discrezionalita', il Trib. Min. deve ritenere tale attribuzione conveniente al minore solo quando valga come rimedio ad una situazione di sofferta necessita' del minore di fregiarsi del cognome paterno. L' A., pur concordando sulla non automaticita' dell' assunzione del cognome paterno nelle ipotesi di cui all' art. 262 comma 3 c.c., critica quale riduttivo il criterio interpretativo seguito dal tribunale, ritenendo che tale criterio vada ribaltato, nel senso che, in linea di massima, l' attribuzione del cognome paterno deve ritenersi vantaggiosa per il minore e che essa va percio' esclusa solo in casi eccezionali, quando siano in concreto provati seri motivi ostativi. Opinare diversamente significa ancora una volta discriminare i figli naturali rispetto a quelli legittimi e attribuire al Trib. Min. poteri talmente discrezionali (non ancorati ad alcun parametro obiettivo) da sconfinare nell' "onnipotenza" e nell' arbitrio.
art. 262 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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