| 168784 | |
| IDG870700224 | |
| 87.07.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Manera Giovanni
| |
| Brevi osservazioni sull' attribuzione del cognome al figlio naturale
riconosciuto o dichiarato giudizialmente
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a decr. Trib. Min. 29 luglio 1985
| |
| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 1, pag. 371-376
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D30135; D4413
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota parzialmente adesiva a Trib. Min. Trieste 29 luglio 1985, che ha
affermato che dalla dichiarazione giudiziale di paternita' non
discende automaticamente l' attribuzione del cognome paterno, perche'
l' art. 262 c.c. dispone che il Trib. Min. autorizza tale assunzione
solo quando si riveli in concreto vantaggiosa per il minore e che,
facendo uso della piu' ampia discrezionalita', il Trib. Min. deve
ritenere tale attribuzione conveniente al minore solo quando valga
come rimedio ad una situazione di sofferta necessita' del minore di
fregiarsi del cognome paterno. L' A., pur concordando sulla non
automaticita' dell' assunzione del cognome paterno nelle ipotesi di
cui all' art. 262 comma 3 c.c., critica quale riduttivo il criterio
interpretativo seguito dal tribunale, ritenendo che tale criterio
vada ribaltato, nel senso che, in linea di massima, l' attribuzione
del cognome paterno deve ritenersi vantaggiosa per il minore e che
essa va percio' esclusa solo in casi eccezionali, quando siano in
concreto provati seri motivi ostativi. Opinare diversamente significa
ancora una volta discriminare i figli naturali rispetto a quelli
legittimi e attribuire al Trib. Min. poteri talmente discrezionali
(non ancorati ad alcun parametro obiettivo) da sconfinare nell'
"onnipotenza" e nell' arbitrio.
| |
| art. 262 c.c.
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |