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Documento


168785
IDG870700225
87.07.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benini Stefano
Sull' indennita' di avviamento alla fine del regime transitorio, in particolare sul concetto di "pubblico degli utenti"
nota a Trib. Milano 9 maggio 1985
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 1, pag. 387-394
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D31163
La nota e' anteriore alla l. 6 febbraio 1987 n. 15, che ha ampliato le categorie di conduttori di immobili ad uso non abitativo cui spetta l' indennita' di cui all' art. 69 l. 27.7.1978 n. 392 alla fine del periodo transitorio. In precedenza non vi erano motivi per non ritenere che l' indennita' spettasse con le stesse limitazioni che l' art. 35 pone per la disciplina a regime. Di particolare interesse l' individuazione (ed il problema e' attuale per l' applicazione della disciplina "a regime" dell' indennita' di avviamento) del "pubblico degli utenti", che a differenza dal "pubblico dei consumatori" facilmente identificabili nei destinatari finali del prodotto, possono a loro volta utilizzare il servizio prestato dal conduttore (nei cui locali avvenga il contatto con i clienti e la contrattazione) per rendere ulteriori servizi a terzi: senza che per questo vi siano sostanziali elementi di distinzione che giustifichino l' esclusione dell' indennita'. Il ridimensionamento dell' elemento logistico, operato anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 1983, comporta che la funzione dell' indennita' per la perdita di avviamento e' da considerare sempre meno compensativa dell' arricchimento del locatore e sempre piu' risarcitoria dei disagi che lo spostamento dell' azienda del locatore comporta.
art. 35 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 69 l. 27 luglio 1978, n. 392 C. Cost. 6 ottobre 1983, n. 300
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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