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| IDG870700225 | |
| 87.07.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Benini Stefano
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| Sull' indennita' di avviamento alla fine del regime transitorio, in
particolare sul concetto di "pubblico degli utenti"
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| nota a Trib. Milano 9 maggio 1985
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 1, pag. 387-394
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640; D31163
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| La nota e' anteriore alla l. 6 febbraio 1987 n. 15, che ha ampliato
le categorie di conduttori di immobili ad uso non abitativo cui
spetta l' indennita' di cui all' art. 69 l. 27.7.1978 n. 392 alla
fine del periodo transitorio. In precedenza non vi erano motivi per
non ritenere che l' indennita' spettasse con le stesse limitazioni
che l' art. 35 pone per la disciplina a regime. Di particolare
interesse l' individuazione (ed il problema e' attuale per l'
applicazione della disciplina "a regime" dell' indennita' di
avviamento) del "pubblico degli utenti", che a differenza dal
"pubblico dei consumatori" facilmente identificabili nei destinatari
finali del prodotto, possono a loro volta utilizzare il servizio
prestato dal conduttore (nei cui locali avvenga il contatto con i
clienti e la contrattazione) per rendere ulteriori servizi a terzi:
senza che per questo vi siano sostanziali elementi di distinzione che
giustifichino l' esclusione dell' indennita'. Il ridimensionamento
dell' elemento logistico, operato anche dalla recente sentenza della
Corte Costituzionale n. 300 del 1983, comporta che la funzione dell'
indennita' per la perdita di avviamento e' da considerare sempre meno
compensativa dell' arricchimento del locatore e sempre piu'
risarcitoria dei disagi che lo spostamento dell' azienda del locatore
comporta.
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| art. 35 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 69 l. 27 luglio 1978, n. 392
C. Cost. 6 ottobre 1983, n. 300
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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