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| IDG870700227 | |
| 87.07.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Raymondi Giulia
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| Considerazioni sulla colpa cosciente e sul dolo eventuale, con
particolare riferimento ai c.d. "culti emergenti"
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| nota a Ass. App. Roma 13 giugno 1986
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 2, pag. 409-421
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51840; D51856
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| L' A. esamina un caso di omicidio colposo, particolarmente
interessante per gli istituti della colpa cosciente e del dolo
eventuale, con peculiare riferimento all' intervento della legge
penalenei confronti dei culti emergenti. La analisi prende le mosse
dalla vicenda dei due genitori che, in seguito alla religione
professata quali appartenenti ai c.d. "Testimoni di Geova", hanno
causato la morte della loro figliola, non consentendo l' esecuzione
di necessarie terapie emotrasfusionali, come tali non consentite
dalla indicata setta. Dopo aver compiuto una analisi delle diverse
interpretazioni circa i rapporti tra il dolo eventuale e la colpa
cosciente, l' A. conclude osservando che colui il quale ha l' obbligo
giuridico di impedire l' evento, risponde a titolo di dolo se la sua
volonta' era diretta all' evento che non ha impedito, mentre, ove
tale volonta' difetti, risponde dell' evento a titolo di colpa se nel
suo comportamento puo' ravvisarsi negligenza, sempre che il fatto sia
in tal modo punibile. D' altro verso, l' A. esamina brevemente la
problematica dei "culti emergenti", atta ad interessare i rapporti
fra la legge penale e la morale, auspicando una interpretazione del
precetto religioso ragionevole ed adeguata all' uomo, onde evitare di
accettare una risposta religiosa che ponga in pericolo la struttura
etica ed i beni socialmente rilevanti, direttamente o tramite i
membri affiliati.
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| art. 21 Cost.
art. 23 Cost.
art. 570 c.p.
art. 586 c.p.
art. 589 c.p.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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