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168787
IDG870700227
87.07.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Raymondi Giulia
Considerazioni sulla colpa cosciente e sul dolo eventuale, con particolare riferimento ai c.d. "culti emergenti"
nota a Ass. App. Roma 13 giugno 1986
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 2, pag. 409-421
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51840; D51856
L' A. esamina un caso di omicidio colposo, particolarmente interessante per gli istituti della colpa cosciente e del dolo eventuale, con peculiare riferimento all' intervento della legge penalenei confronti dei culti emergenti. La analisi prende le mosse dalla vicenda dei due genitori che, in seguito alla religione professata quali appartenenti ai c.d. "Testimoni di Geova", hanno causato la morte della loro figliola, non consentendo l' esecuzione di necessarie terapie emotrasfusionali, come tali non consentite dalla indicata setta. Dopo aver compiuto una analisi delle diverse interpretazioni circa i rapporti tra il dolo eventuale e la colpa cosciente, l' A. conclude osservando che colui il quale ha l' obbligo giuridico di impedire l' evento, risponde a titolo di dolo se la sua volonta' era diretta all' evento che non ha impedito, mentre, ove tale volonta' difetti, risponde dell' evento a titolo di colpa se nel suo comportamento puo' ravvisarsi negligenza, sempre che il fatto sia in tal modo punibile. D' altro verso, l' A. esamina brevemente la problematica dei "culti emergenti", atta ad interessare i rapporti fra la legge penale e la morale, auspicando una interpretazione del precetto religioso ragionevole ed adeguata all' uomo, onde evitare di accettare una risposta religiosa che ponga in pericolo la struttura etica ed i beni socialmente rilevanti, direttamente o tramite i membri affiliati.
art. 21 Cost. art. 23 Cost. art. 570 c.p. art. 586 c.p. art. 589 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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