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168789
IDG870700229
87.07.00229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giorgio Giovanni
Responsabilita' penale dei pubblici ufficiali in materia di tutela ambientale
nota a Pret. San Miniato 22 luglio 1985
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 2, pag. 447-454
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D16102
La sentenza commentata viene inserita "storicamente" nell' ambito dei difficili rapporti istituzionali creatisi in Toscana - con riferimento al progressivo inquinamento del fiume Arno - tra alcuni giudici da una parte ed organi amministrativi (comunali e regionali), dall' altra. Secondo l' annotatore, la pronuncia in questione ha affrontato uno dei problemi piu' delicati connessi all' applicazione dell' art. 328 c.p., ossia quello relativo alla individuazione del termine al di la' del quale l' omissione dell' operatore pubblico acquista rilevanza penale. Sotto tale profilo, vengono valutate positivamente due recenti norme che hanno fissato dei termini precisi in tema di provvedimenti amministrativi ( doverosi) di polizia edilizia e sanitaria (e contemplati dagli artt. 4, comma 3, e comma 8, della legge n. 47/85; nonche' dall' art. 4, comma 2, l. n. 462/86). Indi, con riferimento alla concorrente contestazione del delitto di danneggiamento aggravato mossa all' imputato, viene in particolare ricordato il dibattito dottrinale (e giurisprudenziale) relativo alla necessita' (o meno) per il giudice di disporre ex art. 314 c.p.p. una perizia c.d. ecologica, al fine di acquisire la prova della sussistenza dell' elemento c.d. oggettivo del reato contemplato dall' art. 635 c.p. (sotto forma - quanto meno - di "deterioramento" del corpo idrico interessato dall' azione inquirente). Infine, l' annotatore si sofferma a considerare criticamente le implicazioni - rispetto alla pronuncia esaminata - della sentenza n. 70/85 della Corte Costituzionale, nella parte in cui e' stata affermata l' insussistenza in favore degli organi giudiziari di un potere di stimolo dell' azione amministrativa o di partecipazione o determinazione dell' indirizzo amministrativo.
art. 217 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 153 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 art. 625 n. 7 c.p. art. 635 c.p. art. 328 c.p. art. 314 c.p. art. 4 comma 2 l. 7 agosto 1986, n. 462 l. 28 febbraio 1985, n. 47 C. Cost. 20 marzo 1985, n. 70
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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