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168790
IDG870700230
87.07.00230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerqua Luigi Domenico
Condotta apologetica e idoneita' concreta a provocare la commissione di delitti
nota a Trib. Teramo 27 giugno 1985
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 2, pag. 457-463
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5130; D04017
Ad avviso dell' A., i delitti di istigazione e di apologia, la cui previsione costituisce una forma avanzata di tutela dei beni aggredibili con i fatti criminosi verso i quali e' rivolta l' istigazione o l' apologia, appaiono legittimi e trovano la loro giustificazione all' interno dell' ordinamento solo se la condotta penalmente sanzionata e' idonea a suscitare o rafforzare propositi criminosi, se essa cioe', come e' stato osservato in dottrina, assume un effettivo connotato di pericolosita', in relazione alle sue specifiche modalita' concrete. Altrimenti l' adozione in chiave interpretativa del criterio del pericolo presunto crea il rischio che la repressione penale si traduca in una aggressione ingiustificata alla fondamentale liberta' prevista dall' art. 21 Cost.. La rilevata necessita' dell' accertamento della "concreta" messa in pericolo del bene protetto non comporta, pero', una definitiva svalutazione dell' illecito a pericolo "astratto". Anzi, deve essere rivalutata la funzionalita' di tale tipo di illecito, allorche' e' in gioco la tutela di beni di primaria importanza, quali la vita e la salute, ovvero quando si tratta di rendere "praticabile" il sistema, che si troverebbe paralizzato in molti settori, se per ogni ipotesi si dovesse imporre una verifica della concreta idoneita' della condotta a ledere i beni protetti.
art. 415 c.p. art. 21 Cost.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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