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| IDG870700230 | |
| 87.07.00230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cerqua Luigi Domenico
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| Condotta apologetica e idoneita' concreta a provocare la commissione
di delitti
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| nota a Trib. Teramo 27 giugno 1985
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 2, pag. 457-463
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5130; D04017
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| Ad avviso dell' A., i delitti di istigazione e di apologia, la cui
previsione costituisce una forma avanzata di tutela dei beni
aggredibili con i fatti criminosi verso i quali e' rivolta l'
istigazione o l' apologia, appaiono legittimi e trovano la loro
giustificazione all' interno dell' ordinamento solo se la condotta
penalmente sanzionata e' idonea a suscitare o rafforzare propositi
criminosi, se essa cioe', come e' stato osservato in dottrina, assume
un effettivo connotato di pericolosita', in relazione alle sue
specifiche modalita' concrete. Altrimenti l' adozione in chiave
interpretativa del criterio del pericolo presunto crea il rischio che
la repressione penale si traduca in una aggressione ingiustificata
alla fondamentale liberta' prevista dall' art. 21 Cost.. La rilevata
necessita' dell' accertamento della "concreta" messa in pericolo del
bene protetto non comporta, pero', una definitiva svalutazione dell'
illecito a pericolo "astratto". Anzi, deve essere rivalutata la
funzionalita' di tale tipo di illecito, allorche' e' in gioco la
tutela di beni di primaria importanza, quali la vita e la salute,
ovvero quando si tratta di rendere "praticabile" il sistema, che si
troverebbe paralizzato in molti settori, se per ogni ipotesi si
dovesse imporre una verifica della concreta idoneita' della condotta
a ledere i beni protetti.
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| art. 415 c.p.
art. 21 Cost.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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