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| IDG870700232 | |
| 87.07.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carnazza Luisa
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| Collocamento obbligatorio: un' ipotesi di sospetta costituzionalita'
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| nota a TAR LA sez. III 29 settembre 1986, n. 3034
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 3, pag. 473-477
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D730
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| Lo scritto commenta favorevolmente la decisione con cui il T.A.R. del
Lazio ha ritenuto non manifestamente infondata, con riferimento agli
artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'
art. 9, comma 3 della legge n. 638 dell' 11 novembre 1983 nella parte
in cui esclude la computabilita', ai fini della percentuale d'
obbligo complessiva di cui all' art. 2 comma 1 della legge n. 482 del
2 aprile 1968, dei lavoratori assunti tramite il collocamento
ordinario e successivamente riconosciuti invalidi con un grado di
invalidita' inferiore al 60%, nonche' dei soggetti invalidatisi per
cause di lavoro o di servizio. L' A., dopo aver sottolineato come il
disordinato intervento legislativo abbia generato seri problemi di
interpretazione e coordinamento della disciplina sul collocamento
obbligatorio, ritiene fondati i dubbi di costituzionalita' espressi
nell' ordinanza annotata. In tal senso lo scritto rileva infatti come
la norma dia luogo ad una evidente quanto ingiustificata disparita'
di trattamento tra lavoratori assunti tramite il collocamento
ordinario, soggetti al licenziamento a seguito della riduzione della
loro capacita' lavorativa e prestatori avviati ex lege n. 482 del
1968, il cui rapporto puo' viceversa essere risolto solo previo
esperimento della procedura prevista all' art. 20 della stessa legge.
L' elaborato sottolinea inoltre come il legislatore abbia, all'
interno della discriminazione cosi' creata, ulteriormente
differenziato la posizione dell' invalido civile rispetto a quella
dell' invalido per cause di lavoro o di servizio, inspiegabilmente
privilegiando il primo. In accordo con quanto espresso nella
decisione annotata l' autore ritiene poi che la disposizione de quo
violi peraltro anche l' art. 41 Cost. imponendo alle imprese un
ingiustificato sacrificio. E difatti l' imprenditore che abbia alle
proprie dipendenze prestatori invalidatisi in costanza di rapporto in
misura inferiore al 60% sara' costretto, ove non intenda o possa
procedere al loro licenziamento, ad assumere altro personale con
ridotta capacita' lavorativa, con intuitive conseguenze in termini di
produttivita' e competitivita' dell' azienda stessa.
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| art. 3 Cost.
art. 41 Cost.
art. 9 l. 11 novembre 1983, n. 638
art. 11 comma 1 l. 2 aprile 1968, n. 482
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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