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168792
IDG870700232
87.07.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carnazza Luisa
Collocamento obbligatorio: un' ipotesi di sospetta costituzionalita'
nota a TAR LA sez. III 29 settembre 1986, n. 3034
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 3, pag. 473-477
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D730
Lo scritto commenta favorevolmente la decisione con cui il T.A.R. del Lazio ha ritenuto non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 9, comma 3 della legge n. 638 dell' 11 novembre 1983 nella parte in cui esclude la computabilita', ai fini della percentuale d' obbligo complessiva di cui all' art. 2 comma 1 della legge n. 482 del 2 aprile 1968, dei lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi con un grado di invalidita' inferiore al 60%, nonche' dei soggetti invalidatisi per cause di lavoro o di servizio. L' A., dopo aver sottolineato come il disordinato intervento legislativo abbia generato seri problemi di interpretazione e coordinamento della disciplina sul collocamento obbligatorio, ritiene fondati i dubbi di costituzionalita' espressi nell' ordinanza annotata. In tal senso lo scritto rileva infatti come la norma dia luogo ad una evidente quanto ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario, soggetti al licenziamento a seguito della riduzione della loro capacita' lavorativa e prestatori avviati ex lege n. 482 del 1968, il cui rapporto puo' viceversa essere risolto solo previo esperimento della procedura prevista all' art. 20 della stessa legge. L' elaborato sottolinea inoltre come il legislatore abbia, all' interno della discriminazione cosi' creata, ulteriormente differenziato la posizione dell' invalido civile rispetto a quella dell' invalido per cause di lavoro o di servizio, inspiegabilmente privilegiando il primo. In accordo con quanto espresso nella decisione annotata l' autore ritiene poi che la disposizione de quo violi peraltro anche l' art. 41 Cost. imponendo alle imprese un ingiustificato sacrificio. E difatti l' imprenditore che abbia alle proprie dipendenze prestatori invalidatisi in costanza di rapporto in misura inferiore al 60% sara' costretto, ove non intenda o possa procedere al loro licenziamento, ad assumere altro personale con ridotta capacita' lavorativa, con intuitive conseguenze in termini di produttivita' e competitivita' dell' azienda stessa.
art. 3 Cost. art. 41 Cost. art. 9 l. 11 novembre 1983, n. 638 art. 11 comma 1 l. 2 aprile 1968, n. 482
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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