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| IDG870700234 | |
| 87.07.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Giovanni Giuseppe
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| Tardivo versamento in tesoreria delle imposte riscosse dalle banche
per delega del contribuente: dubbi di legittimita' costituzionale
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| nota a ord. Pret. Salerno 11 giugno 1986
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 3, pag. 494-496
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D218
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| Viene presa in esame l' Ordinanza del Pretore di Salerno 11-6 1986
che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in
relazione all' art. 3 Cost., dell' art. 17, ultimo commadella l. 2
dicembre 1975, n. 576, nella parte in cui non prevede lapossibilita'
di riduzione della penalita' stabilita nella misura del 2% per ogni
giorno di ritardo, per il versamento in Tesoreria delle somme
riscosse a titolo di IRPEF, IRPEG e ILOR dalle aziende di credito per
delega del contribuente. L' A. condivide le argomentazioni formulate
nell' ordinanza e si sofferma sulla sproporzione tra il danno
provocato all' Erario, con il ritardo nel versamento delle imposte, e
l' ammontare della penalita' prevista; ritiene, invero, che una
sanzione "ultra modum" finisca non gia' con l' esaltare, ma col
calpestare l' autorita' dello Stato, suscitando nella collettivita'
un senso di terrore e di sfiducia nei confronti della p.a. che agisce
in modo arbitrario.
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| art. 3 Cost.
art. 17 l. 2 dicembre 1975, n. 576
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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