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Documento


168795
IDG870700235
87.07.00235 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Ambrosio Massimo
Interferenze e conflitti tra emittenti televisive private
nota Pret. Macerata 20 luglio 1985
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 2, pt. 3, pag. 506-512
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18323; D44022; D30426; D304261; D311301
Nell' attuale stato di carenza legislativa la giurisprudenza ha precisato i confini della tutela giurisdizionale delle emittenti televisive private. Confermata la giurisdizione del giudice ordinario per la risoluzione dei conflitti dovuti alle interferenze tra le emittenti televisive private, e' competente territorialmente il giudice del luogo ove vengono emesse le onde elettromagnetiche che causano la interferenza o che, comunque costituiscano il danno lamentato. Risultano esperibili, a tutela del diritto di trasmissione televisiva, sia l' azione in concorrenza sleale, attuabile mediante l' art. 700 c.p.c., sia le azioni possessorie, facendosi riferimento, in quest' ultimo caso, al possesso della banda di frequenza considerata come oggetto di diritti disgiunto sia dalle onde elettromagnetiche, che ne costituiscono il mezzo, sia dalla titolarita' dell' azienda produttrice delle onde. Nell' attuale incertezza legislativa non e' agevole far discendere dalla norma della l. 4 febbraio 1985, n. 10 l' illegittimita' della trasmissione di immagini fisse che non costituiscano interferenza nei confronti di altra emittente.
art. 1170 c.c. art. 1172 c.c. art. 1178 c.c. art. 2598 c.c. art. 700 c.p.c. art. 703 c.p.c. art. 768 c.p.c. l. 4 febbraio 1985, n. 10
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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