| Nella prima parte dell' articolo l' A. descrive le linee guida per
un' efficace cooperazione internazionale contro l' inquinamento
transfrontaliero, da realizzare con una graduale armonizzazione delle
regole "interne" sulla responsabilita' civile per danni all'
ambiente. Nella seconda parte del lavoro, riassume gli orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali delineatisi in Italia nell' ultimo
decennio in riferimento alla tutela della proprieta' dalle immissioni
inquinanti (art. 844 c.c.); al diritto alla salute, inteso come
diritto alla salubrita' dell' ambiente (art. 32 della Costituzione);
al diritto all' ambiente come diritto alla personalita' (artt. 2, 3,
32 della Costituzione). Passa, quindi, all' esame dell' art. 18 della
l. 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l' obbligo del ripristino e del
risarcimento del danno, cagionato, per colpa o dolo, all' ambiente.
Ricostruisce l' origine storica e parlamentare del nuovo istituto ed
il significato e la portata della nuova nozione di ambiente.
Sottolinea gli speciali aspetti della responsabilita', attribuita
alla cognizione del giudice ordinario, e, che, globalmente, gli
appaiono meno incisivi della corrispondente disciplina del codice
civile sui danni alla proprieta' privata e pubblica. Rileva, infine,
che l' attribuzione allo Stato e agli Enti locali della
legittimazione a promuovere il giudizio risarcitorio limita l'
accesso alla giustizia, sinora riconosciuto dalla giurisprudenza alle
associazioni ambientali. La prevista funzione sanzionatoria che si
aggiunge al risarcimento, non puo' compensare il monopolio dell'
iniziativa giudiziaria, riservata allo Stato e agli Enti locali. Il
costo del monopolio e' nella ben nota inerzia della pubblica
amministrazione.
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