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168865
IDG870900131
87.09.00131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanari Massimo
L' efficacia delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito pt. II
Riv. dir. proc., s. 2, an. 43 (1986), fasc. 4, pag. 834-912
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4160
(Sommario: 12. Posizione del problema concernente la rispondenza delle pronunce non definitive su questioni preliminari di merito ai requisiti, positivamente espressi, di sopravvivenza delle sentenze all' estinzione del processo. - 13. L' idoneita' ad acquistare "efficacia di sentenza definitiva" ai sensi dell' art. 129 comma 3 disp. att. c.p.c.: interpretazioni di questo disposto di legge che ne implicano l' automatica irriferibilita' alle sentenze in oggetto. - 14. Primi rilievi critici avverso queste interpretazioni alla luce della ricostruzione, proposta nella prima parte di questo lavoro, della sentenza di condanna generica. - 15. La dipendenza di queste interpretazioni dalle teoriche che attribuiscono valore lato sensu costitutivo alla formale declaratoria di estinzione. - 16. Inaccettabilita' di queste teoriche e conseguente rigetto delle connesse interpretazioni dell' art. 129 disp. att. c.p.c. - 17. L' acquisto dell' "efficacia di sentenza definitiva" di cui al predetto disposto come formula designante esclusivamente l' assoggettamento delle pronunce parziali, emanate nel corso del processo estinto, al regime di impugnabilita' proprio delle sentenze definitive: conseguente applicabilita' della stessa norma alle decisioni meramente risolutive di questioni preliminari. - 18. La nozione positivamente accolta di "sentenza di merito": tesi del Montesano secondo cui tale qualifica spetterebbe alle sole pronunce sulla fondatezza o infondatezza di una o piu' domande. - 19. Riserve d' ordine generale circa la validita' di questa tesi nel quadro dell' ordinamento processuale anteriore alla Novella del 1950. - 20. L' implicita presupposizione, nell' art. 279 comma 3 c.p.c., testo originario del 1940, di decisioni parziali di "merito" ulteriori rispetto a quelle contemplate dagli artt. 277 e 278: inadeguatezza, allo scopo di individuare tali pronunce ulteriori, degli artt. 103 e 104 c.p.c.. - 21. Dubbi circa la riconducibilita' alle previsioni del cit. art. 279 delle sentenze parziali disciplinate dagli artt. 402, comma 3 682 c.p.c., testo originario. - 22. L' imprescindibilita)
art. 129 comma 3 disp. att. c.p.c. art. 279 comma 3 c.p.c. art. 277 c.p.c. art. 278 c.p.c. art. 103 c.p.c. art. 104 c.p.c. art. 402 comma 3 c.p.c. art. 682 c.p.c.
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