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Documento


168931
IDG871100035
87.11.00035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romanelli Gustavo
Efficacia probatoria della polizza di carico
relazione al Convegno dell' Associazione Italiana di Diritto Marittimo sull' entrata in vigore per l' Italia dei Prot. del 1968 e del 1979 alla Conv. di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, Genova, 9 maggio 1986
Dir. maritt., s. 3, an. 88 (1986), fasc. 3, pag. 615-627
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93431; D9362; D8830
(Sommario: 1. Il dibattuto problema della efficacia probatoria della polizza nei confronti del terzo portatore, nell' elaborazione e nell' interpretazione della Convenzione del 1924; la soluzione adottata dal Protocollo del 1968. - 2. Il rafforzamento della posizione del terzo portatore, che nel Protocollo del 1968 sembra ricollegarsi all' autonomia dell' obbligazione cartolare, si rivela alla luce delle Regole di Amburgo come espressione dell' autonomia caratteristica della posizione del destinatario. - 3. L' art. 1, n. 1, del Protocollo del 1968 riguarda solo formalmente un aspetto probatorio; opera in effetti una modifica sostanziale dell' obbligazione del vettore, sottolineata dalla connessa necessaria restrizione dell' ambito delle riserve. Conseguente importanza assunta dalla rivalsa spettante al vettore verso il caricatore)
Conv. Bruxelles 25 agosto 1924 (polizza di carico) Conv. Amburgo 31 marzo 1978 (trasporto merci per mare)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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