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Documento


169052
IDG871200083
87.12.00083 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Esposito Filippo
Alcune riflessioni sull' amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico
Foro amm., an. 62 (1986), fasc. 10, pt. 2, pag. 2373-2378
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D130; D1316; D9162
Gli usi civici gravanti sul demanio universale appartengono alla popolazione e non al Comune. Questo come ente esponenziale dela stessa in esso raggruppata, ne cura semplicemente gli interessi nei confronti dei terzi. Al riguardo, si pone il problema circa la natura giuridica della gestione degli usi, qualora ricadenti in una frazione comunale che gode di una certa autonomia, pursenza acquistare la personalita' giuridica (art. 36 e 37 com. prov. ). L' art. 26 comma 2 l. n. 1766 del 1927 sul riordinamen to degli usi civici, sottopone i relativi beni ad amministrazio ne separata, affidata ad un Comitato di cittadini residenti nella frazione, di cui la l. 17 aprile 1957, n. 278 disciplina modalita' di provvista e funzionamento. L' autonomia gestionale di tale organo, pero', non puo' investire gli atti di straordinaria amministrazione, che competono al Comune: ne costituiscono esempi iprocedimenti di alienazione e di mutamento di destinazione dei beni civici frazionali che vengono attivati, attese le connes se implicazioni di ordine generale, ad iniziativa del Comune, cui vanno imputati i relativi provvedimenti autorizzativi (art. 12 comma 2 l. n. 1766 del 1927, e 41 Reg. n. 332 del 1928). Consegue che, limitatamente allo scopo per cui e' costituito, il Comi tato, pur configurandosi come organo ausiliario del Comune, non acquista alcuna personalita' di diritto pubblico, la quale appartiene all' ente in cui esso si inquadra, destinatario degli effetti pubblicistici dell' attivita' gestoria (art. 289 t.u. cit.) Al Comitato si deve, invece, riconoscere la personalita' giuri dica di diritto privato comprovante la c.d. autonomia patrimoniale perfetta, in virtu' della quale le situazioni creditorie e debitorie in ordine all' amministrazione dei beni vanno imputate esclusivamente al Comitato stesso. Cio' comporta che ai componenti dell' organo fanno carico le eventuali responsabilita' sotto il profilo civile, penale ed amministrativo, con esclusione in questo ultimo caso della c.d. responsabilita' formale, connessa alla gestione del bilancio e ad altre ipotesi particolari (art. 252 comma 3, e 253 comma 1. Le finalita' e la natura della ge stione consentono di escludere l' obbligo del Comitato di redi gere un preventivo di gestione, sibbene un rendiconto particolare (da inserire nella parte relativa al conto del patrimonio del consuntivo comunale), i cui risultati vanno, comunque, tenuti distinti ed evidenziati. Con l' adozione della delibera approvativa del conto consuntivo (art. t.u. com. prov. ultimo comma), il Consiglio comunale effettua una sorta di controllo interno anche sull' operato del Comitato
l. 16 giugno 1927, n. 1766 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 l. 17 aprile 1957, n. 278
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