| Gli usi civici gravanti sul demanio universale appartengono alla
popolazione e non al Comune. Questo come ente esponenziale dela
stessa in esso raggruppata, ne cura semplicemente gli interessi nei
confronti dei terzi. Al riguardo, si pone il problema circa la natura
giuridica della gestione degli usi, qualora ricadenti in una frazione
comunale che gode di una certa autonomia, pursenza acquistare la
personalita' giuridica (art. 36 e 37 com. prov. ). L' art. 26 comma 2
l. n. 1766 del 1927 sul riordinamen to degli usi civici, sottopone i
relativi beni ad amministrazio ne separata, affidata ad un Comitato
di cittadini residenti nella frazione, di cui la l. 17 aprile 1957,
n. 278 disciplina modalita' di provvista e funzionamento. L'
autonomia gestionale di tale organo, pero', non puo' investire gli
atti di straordinaria amministrazione, che competono al Comune: ne
costituiscono esempi iprocedimenti di alienazione e di mutamento di
destinazione dei beni civici frazionali che vengono attivati, attese
le connes se implicazioni di ordine generale, ad iniziativa del
Comune, cui vanno imputati i relativi provvedimenti autorizzativi
(art. 12 comma 2 l. n. 1766 del 1927, e 41 Reg. n. 332 del 1928).
Consegue che, limitatamente allo scopo per cui e' costituito, il Comi
tato, pur configurandosi come organo ausiliario del Comune, non
acquista alcuna personalita' di diritto pubblico, la quale appartiene
all' ente in cui esso si inquadra, destinatario degli effetti
pubblicistici dell' attivita' gestoria (art. 289 t.u. cit.) Al
Comitato si deve, invece, riconoscere la personalita' giuri dica di
diritto privato comprovante la c.d. autonomia patrimoniale perfetta,
in virtu' della quale le situazioni creditorie e debitorie in ordine
all' amministrazione dei beni vanno imputate esclusivamente al
Comitato stesso. Cio' comporta che ai componenti dell' organo fanno
carico le eventuali responsabilita' sotto il profilo civile, penale
ed amministrativo, con esclusione in questo ultimo caso della c.d.
responsabilita' formale, connessa alla gestione del bilancio e ad
altre ipotesi particolari (art. 252 comma 3, e 253 comma 1. Le
finalita' e la natura della ge stione consentono di escludere l'
obbligo del Comitato di redi gere un preventivo di gestione, sibbene
un rendiconto particolare (da inserire nella parte relativa al conto
del patrimonio del consuntivo comunale), i cui risultati vanno,
comunque, tenuti distinti ed evidenziati. Con l' adozione della
delibera approvativa del conto consuntivo (art. t.u. com. prov.
ultimo comma), il Consiglio comunale effettua una sorta di controllo
interno anche sull' operato del Comitato
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