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169176
IDG871200207
87.12.00207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vesperini Giulio
edimenti di erogazione dei fondi di dotazione dal 1977 al 1986: dErogazione dei fondi di dotazione e controllo politico sulle partecipazioni statali
Riv. trim. dir. pubbl., an. 38 (1986), fasc. 3, pag. 730-740
D14254; D122
Indagini recenti mostrano come l' apporto ai fondi di dotazione abbia coperto - nelperiodo 1973-1985 - una quota progressivamente crescente del fabbisogno finanziario degli enti di gestione delle partecipazioni statali. L' a. si propone di indagare le conseguenze di una tale situazione sull' evoluzione reale dei rapporti enti di gestione/autorita' politica nell' adozione delle scelteoperative. Viene in primo luogo ricostruito il dibattito che, conriguardo alla specifica problematica della disciplina e del ruolo del fondo di dotazione, si e' sviluppato nella seconda meta' degli anni '70 e all' inizio degli anni '80 (particolare rilievo viene dedicato alle risultanze della Commissione Chiarelli (1976) e della Commissione Amato(1981). Le richieste dell' abbandono diuna prassi di erogazione indiscriminata del fondo di dotazione si e' accompagnata strettamente, nelle riflessioni e nelle propo ste emerse dal suddetto dibattito, con la preoccupazione di non intraprendere, per converso, scelte normative ed operative che conducessero ad imporre rigidi vincoli di destinazione circa l' utilizzazione delle somme erogate ai fondi di dotazione. L' art.12 della l. 675 del 1977, in coerenza con tali indicazioni, pur prescrivendo il collegamento dell' erogazione finanziaria al c ontenuto del programma, elaborato dagli enti di gestione ed app rovato dall' autorita' di governo, non e' suscettibile, secondo l' interpretazione proposta dall' a. di applicazioni tali da consentire, all' atto della decisione parlamentare di stanziamento dei fondi, l' imposizione di vincoli puntuali circa l' utilizzazione degli stessi. L' esame delle principali leggi di erogazione successive al 1977, mostra, invece, come sia prevalso, nella prassi legislativa successiva, un intendimento opposto a quello espresso dalla legge 675 medesima non solo infatti il legislato re ha indicato direttamente gli scopi specifici o i settori pro duttivi verso i quali gli enti dovessero utilizzare le somme ri cevute, ma ha talvolta addirittura attribuito al CIPE il compito di specificare ulteriormente le gia' puntuali prescizioni legislative circa gli impieghi, con cio' aggravando ulteriormente la compressione della sfera di autonomia decisionale degli Enti. Sulla base delle considerazioni svolte, l' a. ribadendo la vali dita' di quella affermazione dottrinaria ricorrente, secondo la quale il crescente apporto di fondi dallo Stato agli enti avrebbe finito col contrarre la capacita' autonoma del management pub blico, fino a rendere del tutto lecito ipotizzare la configuraz ione nella realta' dei fatti e pur in difformita' con il dettatonormativo di una nuova forma di controllo estranea a quelle normative prescritte: attuata, cioe', tramite il condizionamento del l' erogazione di risorse al perseguimento di determinati obiettivi di gradimento dell' autorita' politica (cd. controllo-finan ziamento)
art. 12 l. 12 agosto 1977, n. 675 art. 2 d.l. 29 dicembre 1977, n. 947 art. 16 comma 1 l. 26 aprile 1983, n. 130 art 14 comma 16 l. 22 dicembre 1984, n. 887 l. 20 dicembre 1985, n. 749
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