| Indagini recenti mostrano come l' apporto ai fondi di dotazione abbia
coperto - nelperiodo 1973-1985 - una quota progressivamente crescente
del fabbisogno finanziario degli enti di gestione delle
partecipazioni statali. L' a. si propone di indagare le conseguenze
di una tale situazione sull' evoluzione reale dei rapporti enti di
gestione/autorita' politica nell' adozione delle scelteoperative.
Viene in primo luogo ricostruito il dibattito che, conriguardo alla
specifica problematica della disciplina e del ruolo del fondo di
dotazione, si e' sviluppato nella seconda meta' degli anni '70 e all'
inizio degli anni '80 (particolare rilievo viene dedicato alle
risultanze della Commissione Chiarelli (1976) e della Commissione
Amato(1981). Le richieste dell' abbandono diuna prassi di erogazione
indiscriminata del fondo di dotazione si e' accompagnata
strettamente, nelle riflessioni e nelle propo ste emerse dal suddetto
dibattito, con la preoccupazione di non intraprendere, per converso,
scelte normative ed operative che conducessero ad imporre rigidi
vincoli di destinazione circa l' utilizzazione delle somme erogate ai
fondi di dotazione. L' art.12 della l. 675 del 1977, in coerenza con
tali indicazioni, pur prescrivendo il collegamento dell' erogazione
finanziaria al c ontenuto del programma, elaborato dagli enti di
gestione ed app rovato dall' autorita' di governo, non e'
suscettibile, secondo l' interpretazione proposta dall' a. di
applicazioni tali da consentire, all' atto della decisione
parlamentare di stanziamento dei fondi, l' imposizione di vincoli
puntuali circa l' utilizzazione degli stessi. L' esame delle
principali leggi di erogazione successive al 1977, mostra, invece,
come sia prevalso, nella prassi legislativa successiva, un
intendimento opposto a quello espresso dalla legge 675 medesima non
solo infatti il legislato re ha indicato direttamente gli scopi
specifici o i settori pro duttivi verso i quali gli enti dovessero
utilizzare le somme ri cevute, ma ha talvolta addirittura attribuito
al CIPE il compito di specificare ulteriormente le gia' puntuali
prescizioni legislative circa gli impieghi, con cio' aggravando
ulteriormente la compressione della sfera di autonomia decisionale
degli Enti. Sulla base delle considerazioni svolte, l' a. ribadendo
la vali dita' di quella affermazione dottrinaria ricorrente, secondo
la quale il crescente apporto di fondi dallo Stato agli enti avrebbe
finito col contrarre la capacita' autonoma del management pub blico,
fino a rendere del tutto lecito ipotizzare la configuraz ione nella
realta' dei fatti e pur in difformita' con il dettatonormativo di una
nuova forma di controllo estranea a quelle normative prescritte:
attuata, cioe', tramite il condizionamento del l' erogazione di
risorse al perseguimento di determinati obiettivi di gradimento dell'
autorita' politica (cd. controllo-finan ziamento)
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