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169227
IDG871200258
87.12.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barile Giuseppe
Costituzione e diritto internazionale. Alcune considerazioni generali
dalle relazioni al Congresso su "Trent' anni di applicazione della Convenzione europea sui diritti dell' uomo" presso la Corte di Cassazione, Roma, 29 settembre - 1 ottobre 1986 ed alla Tavola Rotonda su "Costituzione dello stato e norme internazionali" su iniziativa della II Universita' di Roma, Castelgandolfo, 18 ottobre 1986
Riv. trim. dir. pubbl., an. 23 (1986), fasc. 4, pag. 951-980
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0110; D81; D816
Questo studio si propone di sistemare, in alcune sue linee essenziali, lo schema delle relazioni che corrono tra ordine costituzionale italiano diritto internazionale. Come il richiamo operato dal nostro diritto internazionale privato ai diritti stranieri ed i rinvii effettuati dal nostro legislatore al diritto canonico ed al diritto comunitario (vedi G. Barile "Principi fondamentali dell' ordinamento costituzionale e principi di ordine pubblico internazionale, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1986, 5) tendono a rendere applicabili sul piano interno valori giuridici di altri ordinamenti nel significato che hanno (o avranno: c.d. rinvio mobile) nei sistemi di origine, cosi' il nostro ordinamento tende ad attuare, attraverso richiamo, in territorio italiano, valori giuridici internazionali nel loro autentico significato originario. Nei casi sopra indicati, il rinvio mobile si propone sempre il fine dell' uniformita' di regolamento (pure inteso in senso in parte interno nelle diverse ipotesi). E questo scopo puo' realizzarsi, per l' appunto, solo attraverso la fedelta' al contenuto dei valori originari richiamati. Ma e' proprio questa fedelta' presupposto necessario dell' uniformita' (con riguardo al diritto internazionale potrebbe anche chiamarsi "conformita'") - che impone una apertura costituzionale di valori "estranei" richiamati. Cosi' che questi, proprio per rimanere fedeli a se stessi, devono tendere a venire applicati in Italia anche se non conformi alle regole della nostra Costituzione. Da cio' l' "apertura" costituzionale riconosciuta alle norme internazionali generalmente riconosciute dall' art. 10, I comma Cost.. Le quali norme, peraltro, per poter risultare attuate in Italia in maniera continua ed immediata, devono rispondere al valore di una obiettiva certezza. (cfr. pa. 3). L' art. 10, I comma Cost., poi, oltre a non riferirsi alle norme internazionali non scritte di carattere regionale, non riguarda nemmeno le norme convenzionali. L' ansia dimostrata dal Costituente italiano di "aprire" alla realta' costituita dal diritto internazionale si e' venuta, infatti ad incrociarsi con una sua preoccupazione di senso opposto, costituita dall' intento di assicurare il rispetto delle normali competenze normative, in particolare di quelle di revisione costituzionale ogni qual volta i diritti puntuali di volonta' dello Stato italiano contribuiscano direttamente alla formazione di norme internazionali convenzionali che, in quanto attuate sul piano interno, importerebbero, per il loro contenuto, modifiche alla costituzione (cfr. paragrafi 2 e 8). Viene, poi, sottolineato nello studio in esame che i principi fondamentali di ordine costituzionale formano una barriera invalicabile all' applicazione di norme internazionali generalmente riconosciute, che pure godano della particolare apertura costituzionale accordata dall' art. 10, 5 comma Cost. D' altra parte, norme convenzionali attuate sul piano interno con atti di legislazione ordinaria devono risultare conformi a tutti i valori costituzionali italiani. Resta, pero', il fatto che principi fondamentali dell'ordine costituzionale italiano e norme costituzionali, in quanto poste a raffronto con realta' internazionali, risultano costituire, in molti casi, un limite molto meno assoluto di quello rilevabile dalla loro sfera di applicazione determinata facendo riguardo a fatti di vita interna.
art. 10 Cost.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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