| Questo studio si propone di sistemare, in alcune sue linee
essenziali, lo schema delle relazioni che corrono tra ordine
costituzionale italiano diritto internazionale. Come il richiamo
operato dal nostro diritto internazionale privato ai diritti
stranieri ed i rinvii effettuati dal nostro legislatore al diritto
canonico ed al diritto comunitario (vedi G. Barile "Principi
fondamentali dell' ordinamento costituzionale e principi di ordine
pubblico internazionale, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1986, 5)
tendono a rendere applicabili sul piano interno valori giuridici di
altri ordinamenti nel significato che hanno (o avranno: c.d. rinvio
mobile) nei sistemi di origine, cosi' il nostro ordinamento tende ad
attuare, attraverso richiamo, in territorio italiano, valori
giuridici internazionali nel loro autentico significato originario.
Nei casi sopra indicati, il rinvio mobile si propone sempre il fine
dell' uniformita' di regolamento (pure inteso in senso in parte
interno nelle diverse ipotesi). E questo scopo puo' realizzarsi, per
l' appunto, solo attraverso la fedelta' al contenuto dei valori
originari richiamati. Ma e' proprio questa fedelta' presupposto
necessario dell' uniformita' (con riguardo al diritto internazionale
potrebbe anche chiamarsi "conformita'") - che impone una apertura
costituzionale di valori "estranei" richiamati. Cosi' che questi,
proprio per rimanere fedeli a se stessi, devono tendere a venire
applicati in Italia anche se non conformi alle regole della nostra
Costituzione. Da cio' l' "apertura" costituzionale riconosciuta alle
norme internazionali generalmente riconosciute dall' art. 10, I comma
Cost.. Le quali norme, peraltro, per poter risultare attuate in
Italia in maniera continua ed immediata, devono rispondere al valore
di una obiettiva certezza. (cfr. pa. 3). L' art. 10, I comma Cost.,
poi, oltre a non riferirsi alle norme internazionali non scritte di
carattere regionale, non riguarda nemmeno le norme convenzionali. L'
ansia dimostrata dal Costituente italiano di "aprire" alla realta'
costituita dal diritto internazionale si e' venuta, infatti ad
incrociarsi con una sua preoccupazione di senso opposto, costituita
dall' intento di assicurare il rispetto delle normali competenze
normative, in particolare di quelle di revisione costituzionale ogni
qual volta i diritti puntuali di volonta' dello Stato italiano
contribuiscano direttamente alla formazione di norme internazionali
convenzionali che, in quanto attuate sul piano interno,
importerebbero, per il loro contenuto, modifiche alla costituzione
(cfr. paragrafi 2 e 8). Viene, poi, sottolineato nello studio in
esame che i principi fondamentali di ordine costituzionale formano
una barriera invalicabile all' applicazione di norme internazionali
generalmente riconosciute, che pure godano della particolare apertura
costituzionale accordata dall' art. 10, 5 comma Cost. D' altra parte,
norme convenzionali attuate sul piano interno con atti di
legislazione ordinaria devono risultare conformi a tutti i valori
costituzionali italiani. Resta, pero', il fatto che principi
fondamentali dell'ordine costituzionale italiano e norme
costituzionali, in quanto poste a raffronto con realta'
internazionali, risultano costituire, in molti casi, un limite molto
meno assoluto di quello rilevabile dalla loro sfera di applicazione
determinata facendo riguardo a fatti di vita interna.
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