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169523
IDG870300246
87.03.00246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mattarolo Maria Giovanna
Il dovere dell' imprenditore di anticipare le integrazioni salariali
Giur. it., an. 139 (1987), fasc. 6, pt. 4, pag. 225-245
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
(Sommario: 1. Premessa. - 2. La tesi della Corte di Cassazione che configura il datore di lavoro tenuto al pagamento delle integrazioni quale mandatario ex lege o adiectus solutionis causa dell' INPS - 3. Le altre costruzioni avanzate dalla giurisprudenza. - 4. La definizione data dalla dottrina della posizione del datoredi lavoro obbligato all' anticipo di prestazioni previdenziali: a) il richiamo ad istituti del diritto privato; b) la ricerca della soluzione nell' ambito del diritto pubblico. - 5. La natura dell' obbligo di anticipo delle integrazioni salariali deve essere individuata attraverso l' esame delle norme che specificamente lo regolano. - 6. L' art. 12 del d.l. n. 788 del 1945 sancisce un obbligo a carico dell' imprenditore nei confronti dei lavoratori. - 7. Le conseguenze della soluzione proposta. - 8. Il dovere di anticipo delle integrazioni salariali in caso di fallimento dell' imprenditore. - 9. Il dovere di anticipo in caso di provvedimento di ammissione alla Cassa integrazione guadagni retrodatato)
art. 12 d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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