| L' A. sottolineando ancora una volta, l' indifferenziazione
esistente, sul piano della prassi, tra pene e misure di sicurezza per
soggetti maturi e sani, pone in rilievo la estrema negativita' di una
simile situazione sia in rapporto ai fini d' una effettiva difesa
sociale che degli effetti rieducativi dei soggetti destinatari. Dopo
aver condotto una analisi storico-concettuale del modulo di difesa
sociale - ch' e' sostanzialmente ancora quello del Codice 1930 - fa,
peraltro, rilevare la presa di coscienza dell' insicurezza
scientifica, da parte della criminologia e delle altre scienze umane,
soprattutto sul piano della predittivita' dei comportamenti. Viene
rimarcata la crisi che attraversa il concetto di tipologia criminale
e come la pena rieducativa non si concilii con una struttura
personalistica di tipo criminologico che reca in se' una specie di
impronta fatalistica e, percio', immodificabile. Viene ripreso il
concetto dell' assoluta inammissibilita' di una separazione della
personalita' dell' autore di reato sul paradigma
imputabilita'-pericolosita', specie quando da tale cesura si facciano
discendere conseguenze che frustrano, in radice, la finalita' di
difesa e quella rieducativa. Viene proposta, percio', una pena detta
progressiva, che trovi, al suo interno, un' articolazione dinamica,
attraverso varie fasi trattamentali; la quale, peraltro, consenta di
saggiare, molto piu' della promiscuita' attuale, l' eventuale grado
di recupero dei soggetti pericolosi. Si vuole, con cio', ovviare al
grave inconveniente della potenziale indeterminatezza della misura di
sicurezza il cui esito dipende dalla declaratoria di cessazione dello
stato di pericolosita', costituendo una serie di minaccia per lo
stato di liberta' dell' individuo. La pena progressiva, chetrova il
suo profilo caratterizzante in executivis, ove sia razionalmente
organizzata, difende la societa', presuppone che il concetto di
pericolosita' non venga avulso dalla colpevolezza dell' autore e, per
di piu', fa salvo sostanzialmente il principio di determinatezza,
presidio cospicuo della liberta' individuale. Viene, altresi',
proposta una maggiore duttilita' all' interno della categoria della
pericolosita' sociale, categoria che, come la prima insegna, non
risulta per niente omogenea. Percio', tra pena progressiva, stabilita
per i reati che abilitino ad un giudizio di pericolosita' sulla base
della stessa condotta e del tipo di bene giuridico leso o minacciato,
si pone il lavoro reso per la collettivita', quando si ritiene
prudente sottrarre il suo destinatario all' influsso negativo del
penitenziario.
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