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171222
IDG870900470
87.09.00470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nespoli G.
Le misure di sicurezza detentive. Profili penitenziari, criminologici e penalistici
Rass. penit. crim., an. 6 (1984), fasc. 1-3, pag. 75-108
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5050; D59; D644
L' A. sottolineando ancora una volta, l' indifferenziazione esistente, sul piano della prassi, tra pene e misure di sicurezza per soggetti maturi e sani, pone in rilievo la estrema negativita' di una simile situazione sia in rapporto ai fini d' una effettiva difesa sociale che degli effetti rieducativi dei soggetti destinatari. Dopo aver condotto una analisi storico-concettuale del modulo di difesa sociale - ch' e' sostanzialmente ancora quello del Codice 1930 - fa, peraltro, rilevare la presa di coscienza dell' insicurezza scientifica, da parte della criminologia e delle altre scienze umane, soprattutto sul piano della predittivita' dei comportamenti. Viene rimarcata la crisi che attraversa il concetto di tipologia criminale e come la pena rieducativa non si concilii con una struttura personalistica di tipo criminologico che reca in se' una specie di impronta fatalistica e, percio', immodificabile. Viene ripreso il concetto dell' assoluta inammissibilita' di una separazione della personalita' dell' autore di reato sul paradigma imputabilita'-pericolosita', specie quando da tale cesura si facciano discendere conseguenze che frustrano, in radice, la finalita' di difesa e quella rieducativa. Viene proposta, percio', una pena detta progressiva, che trovi, al suo interno, un' articolazione dinamica, attraverso varie fasi trattamentali; la quale, peraltro, consenta di saggiare, molto piu' della promiscuita' attuale, l' eventuale grado di recupero dei soggetti pericolosi. Si vuole, con cio', ovviare al grave inconveniente della potenziale indeterminatezza della misura di sicurezza il cui esito dipende dalla declaratoria di cessazione dello stato di pericolosita', costituendo una serie di minaccia per lo stato di liberta' dell' individuo. La pena progressiva, chetrova il suo profilo caratterizzante in executivis, ove sia razionalmente organizzata, difende la societa', presuppone che il concetto di pericolosita' non venga avulso dalla colpevolezza dell' autore e, per di piu', fa salvo sostanzialmente il principio di determinatezza, presidio cospicuo della liberta' individuale. Viene, altresi', proposta una maggiore duttilita' all' interno della categoria della pericolosita' sociale, categoria che, come la prima insegna, non risulta per niente omogenea. Percio', tra pena progressiva, stabilita per i reati che abilitino ad un giudizio di pericolosita' sulla base della stessa condotta e del tipo di bene giuridico leso o minacciato, si pone il lavoro reso per la collettivita', quando si ritiene prudente sottrarre il suo destinatario all' influsso negativo del penitenziario.
art. 101 c.p. art. 108 c.p. art. 105 c.p. art. 133 c.p. art. 204 c.p. art. 213 c.p. art. 216 c.p. art. 59 n. 3 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 1 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431 art. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689
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