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171233
IDG870900481
87.09.00481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grevi Vittorio
Riflessioni e suggestioni in margine all' esperienza nordamericana del "Plea Bargaining"
relazione al Convegno internazionale su "Il sistema della giustizia negli Stati Uniti", organizzato dall' Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa, Noto, 1 giugno 1985
Rass. penit. crim., an. 7 (1985), fasc. 1-3, pag. 53-78
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60301; D68; D6000; D95236 0
Assumendo come parametro di riferimento l' art. 112 Cost., l' A. si interroga sulla possibilita' di introdurre nel nostro ordinamento meccanismi processuali riconducibili al modello nordamericano del plea bargaining. Il principio della obbligatorieta' della azione penale costituisce senza dubbio un rigido sbarramento per il legislatore ordinario, nel senso di escludere la legittimita' di istituti basati sul "patteggiamento" circa la natura della accusa ovvero circa la quantita' della pena da infliggere. Infatti, la logica cui il nostro processo penale (quindi anche l' art. 112 Cost.) si ispira, poggia essenzialmente su una esigenza di legalita'. In sostanza, cio' non solo impone una coincidenza tra fattispecie concreta e fattispecie penale contemplata nella accusa, ma (a maggior ragione) rende inammissibile un coinvolgimento del giudice nell' accordo sulla pena da applicare. Dopo aver individuato alcuni margini di discrezionalita' residuali rispetto alla azione del pubblico ministero (soprattutto sul piano della discrezionalita' di natura tecnica e funzionale), l' A. rileva come possano trovare ingresso nel nostro ordinamento meccanismi assimilabili alle cosiddette tecniche di diversion, fondati su accordi tra le parti diretti ad un epilogo processuale anticipato, ovvero alla adozione di un rito diverso da quello ordinario. Passando ai dati del diritto positivo, l' A. chiarisce i contorni di due recenti interventi legislativi, i quali - forse un po' affrettatamente - sono stati ricondotti allo schema del plea bargaining. In particolare, a quest' ultimo appare completamente estranea la legislazione di favore per i terroristi "pentiti". Essa, muovendosi in una stretta logica di legalita', sia circa le forme della collaborazione, sia circa le corrispondenti misure premiali, assegna all' organo giudicante una mera discrezionalita' tecnica. Piu' vicino allo schema del plea bargaining appare invece l' istituto introdotto nell' art. 77 l. 24 novembre 1981 n. 689, volto a favorire l' incontro tra la iniziativa dell' imputato e il parere favorevole del pubblico ministero verso un epilogo atipico e anticipato rispetto al modello ordinario. Tenendo conto, infine, degli indubbi vantaggi per il buon andamento della amministrazione della giustizia, l' A. registra un progressivo atteggiamento di favore del nostro legislatore nei confronti di tecniche processuali riconducibili allo schema della diversion. E' infatti gia' stato elaborato un disegno di legge (presentato alla Camera dal ministro Martinazzoli il 1 marzo 1985) mirante ad un ampliamento dell' area di operativita' del cosiddetto patteggiamento, mentre meccanismi processuali differenziati sono previsti nel disegno di legge delega per l' emanazione del nuovo codice di procedura penale.
art. 112 Cost. art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 l. 6 febbraio 1980, n. 15 art. 3 l. 29 maggio 1982, n. 304
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