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| IDG870900481 | |
| 87.09.00481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grevi Vittorio
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| Riflessioni e suggestioni in margine all' esperienza nordamericana
del "Plea Bargaining"
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| relazione al Convegno internazionale su "Il sistema della giustizia
negli Stati Uniti", organizzato dall' Istituto superiore di scienze
criminali di Siracusa, Noto, 1 giugno 1985
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| Rass. penit. crim., an. 7 (1985), fasc. 1-3, pag. 53-78
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60301; D68; D6000; D95236 0
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| Assumendo come parametro di riferimento l' art. 112 Cost., l' A. si
interroga sulla possibilita' di introdurre nel nostro ordinamento
meccanismi processuali riconducibili al modello nordamericano del
plea bargaining. Il principio della obbligatorieta' della azione
penale costituisce senza dubbio un rigido sbarramento per il
legislatore ordinario, nel senso di escludere la legittimita' di
istituti basati sul "patteggiamento" circa la natura della accusa
ovvero circa la quantita' della pena da infliggere. Infatti, la
logica cui il nostro processo penale (quindi anche l' art. 112 Cost.)
si ispira, poggia essenzialmente su una esigenza di legalita'. In
sostanza, cio' non solo impone una coincidenza tra fattispecie
concreta e fattispecie penale contemplata nella accusa, ma (a maggior
ragione) rende inammissibile un coinvolgimento del giudice nell'
accordo sulla pena da applicare. Dopo aver individuato alcuni margini
di discrezionalita' residuali rispetto alla azione del pubblico
ministero (soprattutto sul piano della discrezionalita' di natura
tecnica e funzionale), l' A. rileva come possano trovare ingresso nel
nostro ordinamento meccanismi assimilabili alle cosiddette tecniche
di diversion, fondati su accordi tra le parti diretti ad un epilogo
processuale anticipato, ovvero alla adozione di un rito diverso da
quello ordinario. Passando ai dati del diritto positivo, l' A.
chiarisce i contorni di due recenti interventi legislativi, i quali -
forse un po' affrettatamente - sono stati ricondotti allo schema del
plea bargaining. In particolare, a quest' ultimo appare completamente
estranea la legislazione di favore per i terroristi "pentiti". Essa,
muovendosi in una stretta logica di legalita', sia circa le forme
della collaborazione, sia circa le corrispondenti misure premiali,
assegna all' organo giudicante una mera discrezionalita' tecnica.
Piu' vicino allo schema del plea bargaining appare invece l' istituto
introdotto nell' art. 77 l. 24 novembre 1981 n. 689, volto a favorire
l' incontro tra la iniziativa dell' imputato e il parere favorevole
del pubblico ministero verso un epilogo atipico e anticipato rispetto
al modello ordinario. Tenendo conto, infine, degli indubbi vantaggi
per il buon andamento della amministrazione della giustizia, l' A.
registra un progressivo atteggiamento di favore del nostro
legislatore nei confronti di tecniche processuali riconducibili allo
schema della diversion. E' infatti gia' stato elaborato un disegno di
legge (presentato alla Camera dal ministro Martinazzoli il 1 marzo
1985) mirante ad un ampliamento dell' area di operativita' del
cosiddetto patteggiamento, mentre meccanismi processuali
differenziati sono previsti nel disegno di legge delega per l'
emanazione del nuovo codice di procedura penale.
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| art. 112 Cost.
art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
l. 6 febbraio 1980, n. 15
art. 3 l. 29 maggio 1982, n. 304
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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