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Documento


171235
IDG870900483
87.09.00483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Striani Daniele
L' importanza del comportamento e riflessi socio-criminologici nella guida degli autoveicoli
comunicazione presentata al XVIII Convegno delle Commissioni giuridiche dell' ACI, Padova, 24-27 ottobre 1984
Rass. penit. crim., an. 7 (1985), fasc. 1-3, pag. 97-121
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1872; D5350; D59
L' A. espone innanzitutto l' incidenza modificatrice della legge n. 689 del 1981 (c.d. legge di depenalizzazione) sulle norme relative alla circolazione stradale, secondo la nuova ottica criminologica del legislatore, diretta non solo ad eliminare l' eccessivo appesantimento dell' apparato giudiziario per infrazioni di scarso allarme sociale per le quali la sanzione penale ha perduto la sua efficacia intimidatrice (reati "bagatellari"), ma anche volta a perseguire intenti preventivi e repressivi piu' concreti mediante l' irrogazione di adeguate sanzioni pecuniarie e l' adozione di severe misure accessorie. Dopo aver fatto cenno delle critiche rivolte al nuovo sistema che, sull' esempio di altri ordinamenti, ha ampliato notevolmente il campo dell' illecito amministrativo, l' A. si sofferma sulla persistente preponderanza del fattore uomo nella sicurezza della circolazione rispetto agli altri elementi (veicolo e strada) e sulla necessita' di realizzare soprattutto la formazione dell' automobilista, non soltanto mediante l' educazione stradale ma anche mediante l' adeguamento del nostro ordinamento alle direttive comunitarie e alle convenzioni e risoluzioni del Consiglio d' Europa sulla materia, specie per cio' che attiene alla prevenzione specifica. Nel riaffermare l' esigenza di un' opera continua di vigilanza e di controllo per ridurre il numero ancora molto elevato dei sinistri, l' A., dopo aver accennato, sulla scorta delle Lignes directrices del Cons. D' Europa (1979), all' opportunita' di considerare la previsione di un generale reato di pericolo (mise en danger) sanzionatore di una condotta di rischio, ripropone l' introduzione del sistema della patente a punti, gia' rivelatosi in altri Paesi efficace deterrente, e ribadisce, come gia' in altri scritti, la necessita' di adottare anche in Italia, a somiglianza di quasi tutti gli altri Stati europei, la normativa idonea ad infrenare la guida in stato di alterazione alcoolica. A tale proposito, rilevato l' enorme ritardo frapposto nell' approvazione del nuovo cod. stradale, auspica il sollecito esame della proposta di legge gia' pendente dinanzi al Parlamento e segnala le innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo.
art. 33 l. 24 novembre 1981, n. 689 l. 3 maggio 1967, n. 317 l. 14 febbraio 1974, n. 62 l. 8 agosto 1977, n. 631 d.p.r. 30 giugno 1959, n. 420
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