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| IDG870900483 | |
| 87.09.00483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Striani Daniele
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| L' importanza del comportamento e riflessi socio-criminologici nella
guida degli autoveicoli
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| comunicazione presentata al XVIII Convegno delle Commissioni
giuridiche dell' ACI, Padova, 24-27 ottobre 1984
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| Rass. penit. crim., an. 7 (1985), fasc. 1-3, pag. 97-121
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1872; D5350; D59
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| L' A. espone innanzitutto l' incidenza modificatrice della legge n.
689 del 1981 (c.d. legge di depenalizzazione) sulle norme relative
alla circolazione stradale, secondo la nuova ottica criminologica del
legislatore, diretta non solo ad eliminare l' eccessivo
appesantimento dell' apparato giudiziario per infrazioni di scarso
allarme sociale per le quali la sanzione penale ha perduto la sua
efficacia intimidatrice (reati "bagatellari"), ma anche volta a
perseguire intenti preventivi e repressivi piu' concreti mediante l'
irrogazione di adeguate sanzioni pecuniarie e l' adozione di severe
misure accessorie. Dopo aver fatto cenno delle critiche rivolte al
nuovo sistema che, sull' esempio di altri ordinamenti, ha ampliato
notevolmente il campo dell' illecito amministrativo, l' A. si
sofferma sulla persistente preponderanza del fattore uomo nella
sicurezza della circolazione rispetto agli altri elementi (veicolo e
strada) e sulla necessita' di realizzare soprattutto la formazione
dell' automobilista, non soltanto mediante l' educazione stradale ma
anche mediante l' adeguamento del nostro ordinamento alle direttive
comunitarie e alle convenzioni e risoluzioni del Consiglio d' Europa
sulla materia, specie per cio' che attiene alla prevenzione
specifica. Nel riaffermare l' esigenza di un' opera continua di
vigilanza e di controllo per ridurre il numero ancora molto elevato
dei sinistri, l' A., dopo aver accennato, sulla scorta delle Lignes
directrices del Cons. D' Europa (1979), all' opportunita' di
considerare la previsione di un generale reato di pericolo (mise en
danger) sanzionatore di una condotta di rischio, ripropone l'
introduzione del sistema della patente a punti, gia' rivelatosi in
altri Paesi efficace deterrente, e ribadisce, come gia' in altri
scritti, la necessita' di adottare anche in Italia, a somiglianza di
quasi tutti gli altri Stati europei, la normativa idonea ad infrenare
la guida in stato di alterazione alcoolica. A tale proposito,
rilevato l' enorme ritardo frapposto nell' approvazione del nuovo
cod. stradale, auspica il sollecito esame della proposta di legge
gia' pendente dinanzi al Parlamento e segnala le innovazioni
tecnologiche intervenute nel frattempo.
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| art. 33 l. 24 novembre 1981, n. 689
l. 3 maggio 1967, n. 317
l. 14 febbraio 1974, n. 62
l. 8 agosto 1977, n. 631
d.p.r. 30 giugno 1959, n. 420
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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