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Documento


171280
IDG870900528
87.09.00528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ponti Gianluigi, Merzagora Isabella, Ponti Giovanni
La abolizione delle presunzioni di pericolosita' sociale
Riv. it. med. leg., an. 9 (1987), fasc. 1, pt. 1, pag. 17-36
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5022; D644; D57; D58asione per affrontare la questione dell' ospedale psichiatrico gia pericolosita' reale
Non ha ancora avuto adeguata risonanza la rivoluzionaria innovazione che la recente l. 10 ottobre 1986, n. 663 sulle "Modifiche all' ordinamento penitenziario" ha, tra l' altro, introdotto nel nostro codice penale: la soppressione di tutte le ipotesi di pericolosita' sociale presunta e la conseguente applicabilita' delle misure di sicurezza solo dopo individuale accertamento della pericolosita' reale. Cio' comportera' per i rei imputabili, prevedibilmente, l' affossamento delle misure di sicurezza della casa di lavoro e della colonia agricola, e la messa in crisi - senza grandi rimpianti - del sistema del "doppio binario". L' abolizione della presunzione di pericolosita' dei rei malati di mente (imputabili e semi-imputabili) condurra' ad altre conseguenze di rilievo che direttamente interessano o coinvolgono il medico-legale nella sua veste di perito psichiatra. Nel manicomio giudiziario e nella casa di cura e custodia saranno ora internati solo i prosciolti o i semi-imputabili dichiarati socialmente pericolosi, mentre i prosciolti non riconosciuti tali non andranno piu' incontro ad alcun provvedimento restrittivo della liberta' personale. Se la nuova legislazione soddisfa le critiche che la presunzione di pericolosita' ha da anni suscitato nel mondo giuridico, criminologico e medio-legale, non possono tacersi le perplesi mente. Non e' infatti stato previsto per questa categoria di soggetti alcun intervento terapeutico e assistenziale, ne' alcun coinvolgimento delle strutture psichiatriche civili, cosicche' per il prosciolto non giudicato pericoloso si apre un totale vuoto assistenziale e terapeutico; inoltre non e' stata colta l' occudiziario, che resta sempre in vigore per i prosciolti giudicati pericolosi. Infine graveranno sul perito psichiatra responsabilita' ben maggiori di un tempo, e su di lui ancor piu' verranno ad incombere, de facto se non de jure, decisioni - con la dichiarazione di pericolosita' del prosciolto - che dovrebbero invece essere forse esclusive del giudice, perche' attengono alla liberta' personale ed alla difesa sociale. sita' che essa desta, almeno per quanto attiene al reo malato d 2
l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663 C. Cost. 23 aprile 1974, n. 110 C. Cost. 27 luglio 1982, n. 139 art. 103 c.p. art. 216 c.p. art. 219 c.p. art. 222 c.p.
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