| 171280 | |
| IDG870900528 | |
| 87.09.00528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Ponti Gianluigi, Merzagora Isabella, Ponti Giovanni
| |
| La abolizione delle presunzioni di pericolosita' sociale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. it. med. leg., an. 9 (1987), fasc. 1, pt. 1, pag. 17-36
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| D5022; D644; D57; D58asione per affrontare la questione dell'
ospedale psichiatrico gia pericolosita' reale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Non ha ancora avuto adeguata risonanza la rivoluzionaria innovazione
che la recente l. 10 ottobre 1986, n. 663 sulle "Modifiche all'
ordinamento penitenziario" ha, tra l' altro, introdotto nel nostro
codice penale: la soppressione di tutte le ipotesi di pericolosita'
sociale presunta e la conseguente applicabilita' delle misure di
sicurezza solo dopo individuale accertamento della pericolosita'
reale. Cio' comportera' per i rei imputabili, prevedibilmente, l'
affossamento delle misure di sicurezza della casa di lavoro e della
colonia agricola, e la messa in crisi - senza grandi rimpianti - del
sistema del "doppio binario". L' abolizione della presunzione di
pericolosita' dei rei malati di mente (imputabili e semi-imputabili)
condurra' ad altre conseguenze di rilievo che direttamente
interessano o coinvolgono il medico-legale nella sua veste di perito
psichiatra. Nel manicomio giudiziario e nella casa di cura e custodia
saranno ora internati solo i prosciolti o i semi-imputabili
dichiarati socialmente pericolosi, mentre i prosciolti non
riconosciuti tali non andranno piu' incontro ad alcun provvedimento
restrittivo della liberta' personale. Se la nuova legislazione
soddisfa le critiche che la presunzione di pericolosita' ha da anni
suscitato nel mondo giuridico, criminologico e medio-legale, non
possono tacersi le perplesi mente. Non e' infatti stato previsto per
questa categoria di soggetti alcun intervento terapeutico e
assistenziale, ne' alcun coinvolgimento delle strutture psichiatriche
civili, cosicche' per il prosciolto non giudicato pericoloso si apre
un totale vuoto assistenziale e terapeutico; inoltre non e' stata
colta l' occudiziario, che resta sempre in vigore per i prosciolti
giudicati pericolosi. Infine graveranno sul perito psichiatra
responsabilita' ben maggiori di un tempo, e su di lui ancor piu'
verranno ad incombere, de facto se non de jure, decisioni - con la
dichiarazione di pericolosita' del prosciolto - che dovrebbero invece
essere forse esclusive del giudice, perche' attengono alla liberta'
personale ed alla difesa sociale. sita' che essa desta, almeno per
quanto attiene al reo malato d 2
| |
| l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663
C. Cost. 23 aprile 1974, n. 110
C. Cost. 27 luglio 1982, n. 139
art. 103 c.p.
art. 216 c.p.
art. 219 c.p.
art. 222 c.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |