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171844
IDG871200445
87.12.00445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cariola Agatino
Giudizio amministrativo, associazioni ecologiche, interessi diffusi
nota a TAR SI sez. Catania 11 giugno 1985
Foro amm., an. 62 (1986), fasc. 11, pag. 2555-2564
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15; D1113; D30010; D1825tipica tesi intermedia, che, pur ricercando nella norma organizz
Commentando una sentenza del TAR di Catania, che ha ammesso la legittimazione a ricorrere di un' associazione naturalistica a tutela di interessi c.d. diffusi, l' A. riesamina criticamente alcuni dei "criteri di collegamento" elaborati dai giudici per riconoscere a soggetti collettivi la titolarita' di una situazione giuridica sostanziale. Richiamandosi a principi diversi, questi criteri funzionano sia per accordare che per restringere o negare l' ingresso nel processo, con sviluppi alla fine tra di loro contraddittori. Da una parte, infatti, il richiamo al riconoscimento costituzionale delle formazioni sociali attribuisce a tutte loro "diritti fondamentali" che il legislatore non puo' limitare o condizionare, ne' il giudice puo' assoggettare a controlli piu' restrittivi della verifica che vi sia formazione sociale ed abbia tra gli interessi perseguiti quello per il quale si chiede tutela giurisdizionale. Di contro, l' argomento che fa perno sulla partecipazione di rappresentanti dell' associazione ad organi statali costituisce unaativa l' appiglio per ricostruire la titolarita' di una situazione giuridica sostanziale, non e' applicabile laddove l' Amministrazione non opera "contattando" i soggetti interessati, e, nella misura in cui non riguarda i gruppi gia' esclusi dalla partecipazione, perpetua discutibili scelte discriminatrici. Esso - in genere - mostra di rivolgere la propria attenzione solo alle associazioni piu' rappresentative a livello nazionale, finendo per menomare proprio l' ampio riconoscimento costituzionale operante anche nei riguardi di formazioni a diffusione locale o a struttura non istituzionalizzata o costituitesi in occasione dell' impugnativa di un provvedimento.
art. 5 d.l. 15 settembre 1947, n. 896 art. 4 l. 27 dicembre 1977, n. 968
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