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172152
IDG871200754
87.12.00754 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Farina Giuseppe
Discriminazione della giurisdizione e giudizio amministrativo di ottemperanza
nota a Cass. sez. un. civ. 15 luglio 1986, n. 4568
Foro amm., an. 63 (1987), fasc. 3, pag. 421-423
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1435; D1520; D15313
Viene esaminato l' art. 7 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, per derivarne, insieme all' art. 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, che il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), nei giudizi per ottenere l' adempimento dell' obbligo dell' autorita' amministrativa di conformarsi ad un giudicato, conosce di diritti soggettivi e di interessi legittimi e puo' statuire anche nel merito dell' azione amministrativa. Si critica poi la tesi, espressa in Cass. 15 luglio 1986 n. 4568, per la quale gli atti del commissario, nominato per il detto adempimento, non sarebbero soggetti al controllo di legittimita' o di merito del giudice che ne ha disposto l' investitura. Si espone infine l' opinione che, in sede di regolamento di giurisdizione su una controversia riguardante l' esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la Cassazione, non possa mutare la regola di diritto individuata per il caso concreto nella sentenza stessa, non messa in discussione, ma possa soltanto designare il giudice al quale puo' essere chiesta l' ottemperanza al giudicato.
art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 27 t.u. 26 giugno 1929, n. 1054
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