| La certezza del diritto, quale principio ordinamentale teso a
garantire a ciascuno un affidamento circa il modo di essere dell'
ordinamento giuridico, estende la sua valenza, oltre che alle norme
legislative, anche agli atti amministrativi che incidendo sulla
esistenza di un qualsiasi soggetto privato fondano in lui il radicato
convincimento della legittimita' delle statuizioni in essi contenuti.
Cosi' e' in particolare per gli atti che dispongono in via ordinaria
e continuativa degli emolumenti stipendiali, in quanto il dipendente
pubblico, sulla base di tali atti, della cui legittimita' il medesimo
non ha ragione di dubitare, costruisce e programma tutta la sua
esistenza e la sua vita di relazione, cosicche', in caso di
annullamento di tali atti per essere stato corrisposto un emolumento
non dovuto, la ripetizione non e' ammessa, in quanto la stessa, nel
caso ovviamente di percepimento dell' emolumento medesimo in buona
fede, si porrebbe in aperto contrasto con il principio della certezza
del diritto prima indicato.
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