| La questione dell' ambiente come bene giuridico e del danno
ambientale e' da tempo oggetto dell' attenzione dei giuristi; l'
articolo 18 della legge n. 349 del 1986, disciplinando l' obbligo di
risarcire lo Stato per le lesioni cagionati all' ambiente, ha per
altro introdotto un elemento di razionalizzazione ulteriore, che
stimola il tentativo di ricostruzione dogmatica. Prendendo le mosse
dalla nuova norma, della quale ripercorre la genesi attraverso le
sentenze sul danno pubblico ambientale pronunciate dalla Corte dei
conti a partire dal 1973, e i lavori parlamentari, il saggio
argomenta innanzi tutto la giuridicita' del complesso ambientale in
tutte le sue componenti, ivi comprese le res communes omnium. Piu'
specificamente, poi, l' ambiente viene configurato come bene
giuridico unitario, pubblico in senso oggettivo, e patrimoniale.
Sotto il primo profilo, l' ambiente si qualifica per essere bene
immateriale, "valore espresso congiuntamente da un complesso di cose,
comprendente l' insieme del territorio e le risorse naturali tutte".
Esso e' quindi bene pubblico in senso oggettivo in quanto
funzionalizzato dalle norme alla fruizione collettiva, ed e' altresi'
bene patrimoniale (cioe' economicamente valutabile) in quanto utile e
scarso, e misurabile pecuniariamente, sia pure con sistemi e metodi
diversi da quello dei prezzi di mercato. Cosi' definito dall'
articolo 18 della legge n. 349 del 1986, il danno (pubblico)
ambientale e' una specie di rispetto al genere di illecito delineato
dall' articolo 2043 del codice civile. La specialita' sta nel fatto,
tra gli altri, che mentre l' articolo 2043 collega la risarcibilita'
all' ingiustizia del danno, l' articolo 18 della legge n. 349
richiede, ai fini dell' obbligo risarcitorio, che il pregiudizio all'
ambiente sia arrecato in violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti conseguenti, e posto che, per l' opinione ormai piu'
accreditata, danno ingiusto e' quello che lede un interesse tutelato
dall' ordinamento anche attraverso i suoi principi, nel caso del
danno ambientale si ha una limitazione della responsabilita'. La
legge n. 349 ha poi attribuito allo Stato il diritto al risarcimento
per il danno ambientale; in sede di ricostruzione dogmatica resta per
altro da verificare se lo Stato venga risarcito in quanto ente
esponenziale e rappresentante della collettivita' che ha la
proprieta' (collettiva) del bene ambiente, oppure in quanto titolare
di una propria situazione giuridica soggettiva rivolta verso quello
stesso bene, la lesione della quale verrebbe appunto fatta valere con
l' azione di danno. Quanto infine all' intima sostanza del danno
ambientale, viene precisato che esso e' il danno al bene immateriale
ambiente, distinto concettualmente dalla lesione delle singole cose
materiali che compongono il complesso ambientale. Ne discende che con
la stessa azione e' possibile arrecare due danni giuridicamente
distinti: da un lato il danno pubblico ambientale, risarcibile verso
lo Stato; dall' altro il danno alla cosa materiale, risarcibile nei
confronti del soggetto (privato o pubblico, al limite lo stesso
Stato) che su di essa eventualmente vanti diritti o interessi
giuridicamente protetti e risarcibili.
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