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172186
IDG871200788
87.12.00788 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Orta Carlo
Ambiente e danno ambientale: dalla giurisprudenza della Corte dei Conti alla legge sul ministero dell' ambiente
Riv. trim. dir. pubbl., an. 37 (1987), fasc. 1, pag. 60-112
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18250; D18252; D540; D3070
La questione dell' ambiente come bene giuridico e del danno ambientale e' da tempo oggetto dell' attenzione dei giuristi; l' articolo 18 della legge n. 349 del 1986, disciplinando l' obbligo di risarcire lo Stato per le lesioni cagionati all' ambiente, ha per altro introdotto un elemento di razionalizzazione ulteriore, che stimola il tentativo di ricostruzione dogmatica. Prendendo le mosse dalla nuova norma, della quale ripercorre la genesi attraverso le sentenze sul danno pubblico ambientale pronunciate dalla Corte dei conti a partire dal 1973, e i lavori parlamentari, il saggio argomenta innanzi tutto la giuridicita' del complesso ambientale in tutte le sue componenti, ivi comprese le res communes omnium. Piu' specificamente, poi, l' ambiente viene configurato come bene giuridico unitario, pubblico in senso oggettivo, e patrimoniale. Sotto il primo profilo, l' ambiente si qualifica per essere bene immateriale, "valore espresso congiuntamente da un complesso di cose, comprendente l' insieme del territorio e le risorse naturali tutte". Esso e' quindi bene pubblico in senso oggettivo in quanto funzionalizzato dalle norme alla fruizione collettiva, ed e' altresi' bene patrimoniale (cioe' economicamente valutabile) in quanto utile e scarso, e misurabile pecuniariamente, sia pure con sistemi e metodi diversi da quello dei prezzi di mercato. Cosi' definito dall' articolo 18 della legge n. 349 del 1986, il danno (pubblico) ambientale e' una specie di rispetto al genere di illecito delineato dall' articolo 2043 del codice civile. La specialita' sta nel fatto, tra gli altri, che mentre l' articolo 2043 collega la risarcibilita' all' ingiustizia del danno, l' articolo 18 della legge n. 349 richiede, ai fini dell' obbligo risarcitorio, che il pregiudizio all' ambiente sia arrecato in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti conseguenti, e posto che, per l' opinione ormai piu' accreditata, danno ingiusto e' quello che lede un interesse tutelato dall' ordinamento anche attraverso i suoi principi, nel caso del danno ambientale si ha una limitazione della responsabilita'. La legge n. 349 ha poi attribuito allo Stato il diritto al risarcimento per il danno ambientale; in sede di ricostruzione dogmatica resta per altro da verificare se lo Stato venga risarcito in quanto ente esponenziale e rappresentante della collettivita' che ha la proprieta' (collettiva) del bene ambiente, oppure in quanto titolare di una propria situazione giuridica soggettiva rivolta verso quello stesso bene, la lesione della quale verrebbe appunto fatta valere con l' azione di danno. Quanto infine all' intima sostanza del danno ambientale, viene precisato che esso e' il danno al bene immateriale ambiente, distinto concettualmente dalla lesione delle singole cose materiali che compongono il complesso ambientale. Ne discende che con la stessa azione e' possibile arrecare due danni giuridicamente distinti: da un lato il danno pubblico ambientale, risarcibile verso lo Stato; dall' altro il danno alla cosa materiale, risarcibile nei confronti del soggetto (privato o pubblico, al limite lo stesso Stato) che su di essa eventualmente vanti diritti o interessi giuridicamente protetti e risarcibili.
l. 8 luglio 1986, n. 349 C. Conti sez. I civ. 15 maggio 1973, n. 39 C. Conti sez. un. 16 giugno 1984, n. 378/A
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