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| IDG880700073 | |
| 88.07.00073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Anguelli Anna
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| Licenziamento disciplinare: luci ed ombre
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| nota a Pret. Vicenza 1 luglio 1986
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 887-891
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4192; D74702
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| La nota commenta favorevolemente la decisione del Pretore di Vicenza
che - affrontando il problema della configurabilita' o meno nel
nostro ordinamento giuridico di un licenziamento c.d. ontologicamente
disciplinare - correttamente lo considera quale figura formale di
creazione esclusivamente convenzionale. L' A., dopo aver ricostruito
nelle sue linee essenziali i due principali orientamenti dottrinari e
giurisprudenziali creatisi in materia a seguito della discussa
sentenza n. 204/1982 della Corte Costituzionale, mette in risalto -
cosi' ripercorrendo in parte la motivazione pretorile - le
fondamentali argomentazioni esegetiche che paiono ostacolare una
semplicistica adesione alla tesi c.d. ontologica. In tale
prospettiva, oltre che la diversa natura e la distinta collocazione
sistematica delle sanzioni c.d. conservative e del recesso, assume
rilievo preminente il requisito imposto dal I comma dell' art. 7 l.
300/7 (pubblicizzazione dell' infrazione) che mai potrebbe essere
rispettato nell' ipotesi di licenziamenti per colpa o inadempimento
del lavoratore non predisposti e prescelti come sanzioni dall'
autonomia collettiva. L' A., infine, ad ulteriore conferma della
prescelta tesi c.d. contrattualistica richiama l' attenzione del
lettore sul 4 comma del citato art. 7, l. 300/70, norma quest' ultima
di natura dispositiva che dunque, nell' escludere letteralmente la
configurabilita' di sanzioni disciplinari comportanti mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro, necessariamente postula poi il
raccordo della norma contrattuale.
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| art. 2119 c.c.
C. Cost. 30 novembre 1982, n. 204
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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