Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


172322
IDG880700074
88.07.00074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danza Donato
Sulla sentenza esecutiva di rilascio e la sospensione dell' esecuzione prevista dall' art. 47 l. 3 maggio 1982, n. 203
nota a Trib. Foggia 30 giugno 1986
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 891-895
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91422; D4370; D43011
Nella sua nota adesiva a Trib. Foggia 30 giugno 1986, che ha ritenuto suscettibile di esecuzione, al termine dell' annata agraria, la sentenza emessa in forma esecutiva ancorche' la motivazione venga depositata nel corso dell' annata successiva, l' A. fa un breve "excursus" sulla disciplina contenuta nei primi due commi dell' art. 431 c.p.c. Questa normativa specifica del rito del lavoro prevede la esecutorieta' "ipso iure" delle sentenze emesse in primo grado (per la condanna al pagamento di crediti di lavoro), ed anche del solo dispositivo in pendenza del deposito della motivazione. Il richiamo del rito del lavoro, sia nella controversia agraria che in quella di locazione - nella quale ultima si tratta di un richiamo non generalizzato -, sembra implicare sicuramente la esecutorieta' della sentenza costituita dal solo dispositivo, se reso in forma esecutiva, ma non la esecutorieta' per legge della sentenza di primo grado. Nelle controversie agrarie, peraltro, la disciplina ex art. 431 c.p.c. dev' essere coordinata con la sospensione prevista dall' art. 47 della legge n. 203/1982.
art. 47 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 429 c.p.c. art. 430 c.p.c. art. 431 c.p.c. art. 433 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati