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| IDG880700074 | |
| 88.07.00074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Danza Donato
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| Sulla sentenza esecutiva di rilascio e la sospensione dell'
esecuzione prevista dall' art. 47 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| nota a Trib. Foggia 30 giugno 1986
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 891-895
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91422; D4370; D43011
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| Nella sua nota adesiva a Trib. Foggia 30 giugno 1986, che ha ritenuto
suscettibile di esecuzione, al termine dell' annata agraria, la
sentenza emessa in forma esecutiva ancorche' la motivazione venga
depositata nel corso dell' annata successiva, l' A. fa un breve
"excursus" sulla disciplina contenuta nei primi due commi dell' art.
431 c.p.c. Questa normativa specifica del rito del lavoro prevede la
esecutorieta' "ipso iure" delle sentenze emesse in primo grado (per
la condanna al pagamento di crediti di lavoro), ed anche del solo
dispositivo in pendenza del deposito della motivazione. Il richiamo
del rito del lavoro, sia nella controversia agraria che in quella di
locazione - nella quale ultima si tratta di un richiamo non
generalizzato -, sembra implicare sicuramente la esecutorieta' della
sentenza costituita dal solo dispositivo, se reso in forma esecutiva,
ma non la esecutorieta' per legge della sentenza di primo grado.
Nelle controversie agrarie, peraltro, la disciplina ex art. 431
c.p.c. dev' essere coordinata con la sospensione prevista dall' art.
47 della legge n. 203/1982.
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| art. 47 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 429 c.p.c.
art. 430 c.p.c.
art. 431 c.p.c.
art. 433 c.p.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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