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172323
IDG880700075
88.07.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sulla reclamabilita' immediata dei provvedimenti provvisori disposti dal T.M. ai sensi dell' art. 10 della legge n. 184 del 1983
nota a App. sez. min. Roma 24 giugno 1986
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 895-901
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140; D4413
Nota adesiva a Corte d' appello di Roma - sez. min. - 24 giugno 1986, che ha affermato che il provvedimento col quale il Tribunale dei minorenni, in pendenza della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilita', disponga l' affidamento provvisorio ed urgente del minore a terzi in vista di futura adozione, non e' immediatamente reclamabile davanti alla sezione minorenni della Corte d' appello, poiche' trattasi di provvedimento avente natura cautelare e provvisoria (che puo' essere, melius re perpensa, modificato o revocato dallo stesso Tribunale dei minori che lo pronuncio') e privo di autonomia decisoria. L' A. condivide pienamente tale decisione, siccome l' unica aderente alla lettera ed allo spirito della legge, sottolineando che la contraria opinione apoditticamente accolta dalla comune dottrina, si pone contro il pacifico orientamento dottrinario e giurisprudenziale precedente e contrasta con la natura cautelare e non decisoria dei provvedimenti in esame, oltre a comportare il rallentamento della procedura adozionale. Esattamente, pertanto, la decisione in esame ha affermato che solo le decisioni finali del primo giudice possono essere assoggettate a reclamo da parte del giudice superiore, mentre tutti i provvedimenti interlocutori (o sforniti di autonomia decisoria) sono, per loro natura, non reclamabili perche' superati dal provvedimento finale che chiude il procedimento in corso, Tale conclusione esce rafforzata dal rilievo che la legge 184/83 non sancisce espressamente la reclamabilita' dei provvedimenti provvisori stabilendo solo che essi devono essere "comunicati" al P.M. ed ai genitori. Tale "comunicazione" non significa reclamabilita' dei provvedimenti de quibus ma attribuisce agli interessati la facolta' di fornire al Tribunale dei minorenni ulteriori elementi probatori idonei a giustificare l' eventuale revoca del decreto ex art. 10 da parte dello stesso Tribunale dei minorenni che lo pronuncio'.
art. 10 l. 4 maggio 1983, n. 184
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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