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| IDG880700075 | |
| 88.07.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Manera Giovanni
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| Sulla reclamabilita' immediata dei provvedimenti provvisori disposti
dal T.M. ai sensi dell' art. 10 della legge n. 184 del 1983
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| nota a App. sez. min. Roma 24 giugno 1986
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 895-901
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30140; D4413
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| Nota adesiva a Corte d' appello di Roma - sez. min. - 24 giugno 1986,
che ha affermato che il provvedimento col quale il Tribunale dei
minorenni, in pendenza della procedura per la dichiarazione dello
stato di adottabilita', disponga l' affidamento provvisorio ed
urgente del minore a terzi in vista di futura adozione, non e'
immediatamente reclamabile davanti alla sezione minorenni della Corte
d' appello, poiche' trattasi di provvedimento avente natura cautelare
e provvisoria (che puo' essere, melius re perpensa, modificato o
revocato dallo stesso Tribunale dei minori che lo pronuncio') e privo
di autonomia decisoria. L' A. condivide pienamente tale decisione,
siccome l' unica aderente alla lettera ed allo spirito della legge,
sottolineando che la contraria opinione apoditticamente accolta dalla
comune dottrina, si pone contro il pacifico orientamento dottrinario
e giurisprudenziale precedente e contrasta con la natura cautelare e
non decisoria dei provvedimenti in esame, oltre a comportare il
rallentamento della procedura adozionale. Esattamente, pertanto, la
decisione in esame ha affermato che solo le decisioni finali del
primo giudice possono essere assoggettate a reclamo da parte del
giudice superiore, mentre tutti i provvedimenti interlocutori (o
sforniti di autonomia decisoria) sono, per loro natura, non
reclamabili perche' superati dal provvedimento finale che chiude il
procedimento in corso, Tale conclusione esce rafforzata dal rilievo
che la legge 184/83 non sancisce espressamente la reclamabilita' dei
provvedimenti provvisori stabilendo solo che essi devono essere
"comunicati" al P.M. ed ai genitori. Tale "comunicazione" non
significa reclamabilita' dei provvedimenti de quibus ma attribuisce
agli interessati la facolta' di fornire al Tribunale dei minorenni
ulteriori elementi probatori idonei a giustificare l' eventuale
revoca del decreto ex art. 10 da parte dello stesso Tribunale dei
minorenni che lo pronuncio'.
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| art. 10 l. 4 maggio 1983, n. 184
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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